Con le istruzioni operative n° 20 del 5 marzo scorso, l’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-Agea ha emanato la normativa “Disposizioni relative alle modalità di concessione dei contributi destinati a favore della filiera del latte bufalino a valere sul Fondo di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto Ministeriale 3 aprile 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 508 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce il Fondo per la competitività delle filiere – INTEGRAZIONE E RETTIFICA ALLE I.O. N. 20 DEL 5 MARZO 2021″.

Sono disponibili 4 milioni di euro di aiuti per i caseifici che hanno continuato a ritirare latte di bufala alle condizioni di mercato vigenti prima del 1° marzo 2020.

I soggetti che possono accedere all’aiuto sono le imprese di trasformazione del latte bufalino che producono la Mozzarella di bufala campana DOP. I litri di latte di bufala fresco per i quali è possibile chiedere l’aiuto “sono stati acquistati senza disdette o sconti sul prezzo ovvero acquistati alle condizioni di mercato o contrattuali presenti prima del 1° marzo 2020”. Inoltre, il latte di bufala fresco deve risultare “dal sistema di tracciabilità” previsto dal decreto ministeriale 9 settembre 2014.

Le modalità d’aiuto

Per la campagna 2020 è concesso:

  • un aiuto pari a 20 centesimi di euro per ogni litro di latte di bufala fresco acquistato senza disdette o sconti sul prezzo ovvero acquistato alle condizioni di mercato o contrattuali presenti prima del 1° marzo 2020, che sia successivamente congelato ed utilizzato per la produzione di prodotti DOP;
  • un aiuto fino a 20 centesimi per ogni litro di latte di bufala acquistato senza disdette o sconti sul prezzo ovvero acquistato alle condizioni di mercato o contrattuali presenti prima del 1° marzo 2020, nel periodo aprile-giugno 2020 e trasformato in mozzarella di bufala campana DOP.

L’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e litri di latte di bufala per i quali è stata presentata domanda di aiuto.

L’aiuto è concesso nel limite di spesa pari a:

  • 2 mln di euro per l’aiuto de minimis di cui all’articolo 3 comma 3 lettera d) del DM 3 aprile 2020 n.3432 e smi;
  • 2 mln di euro per l’aiuto nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” di cui all’articolo 3 comma 3 lettera h) del DM 23 luglio 2020 n. 9021200.

In caso di superamento dei fondi annuali disponibili, l’OP AGEA procederà ad applicare una riduzione dell’aiuto previsto mediante l’adozione del taglio lineare.

Istruzioni operative

La presentazione delle domande avverrà in modo precompilato sulla base dei dati aziendali presenti nel Fascicolo Aziendale del SIAN. Il soggetto beneficiario presenta ad Agea apposita domanda per il riconoscimento dell’aiuto, tramite l’assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta. La presentazione della domanda avverrà mediante invio della stessa via Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it 

La domanda di aiuto può essere presentata dal 8 marzo 2021, fino al 22 marzo 2021.

Scarica la domanda

Scarica il documento originale delle istruzioni di Agea

 

In aggiunta:

Agea ha pubblicato una modifica delle istruzioni sopracitate, pubblicando le istruzioni operative n° 21 del 11 marzo 2021. Queste nuove Istruzioni Operative sostituiscono integralmente il paragrafo 6 “Modalità di richiesta dell’aiuto” delle Istruzioni Operative n. 20 del 5 marzo 2021.

Scarica le Istruzioni Operative n° 21 – 11 marzo 2021

Fonte: Agea