Pubblicata sul sito AGEA la circolare 26880.2023 del 12 aprile 2023: “Procedimenti di trasferimento titoli, pignoramento e pegni di titoli – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115” che disciplina appunto il trasferimento dei titoli PAC, nonché le procedure con le quali sono gestite le annotazioni, nel Registro nazionale titoli, di pignoramenti e pegni aventi ad oggetto i titoli PAC ed i relativi trasferimenti, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Domanda di trasferimento titoli: requisiti generali

I titoli possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore in attività, tranne in caso di successione effettiva o anticipata. Le istruttorie sul requisito in questione devono essere eseguite entro il 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli. Il soggetto cedente, viceversa, può anche non soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Altro requisito di ammissibilità della domanda di trasferimento titoli è l’assenza di debiti in capo al soggetto cedente. Qualora fosse presente un debito, entro il 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda di trasferimento è possibile seguire due strade:

  1. il cedente estingue il debito;
  2. la domanda di trasferimento titoli presentata nei termini deve essere modificata limitando la stessa ad un numero di titoli che faccia permanere nel portafoglio dell’agricoltore titoli per un valore almeno pari all’importo del debito.

Il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto registrato firmato dalle parti.

I titoli ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore dalla riserva nazionale, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall’anno di assegnazione salvo successione mortis causa e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie. Il suddetto divieto di trasferimento si applica alle fattispecie previste dall’Allegato 1 alla presente circolare con determinate eccezioni riportate a pagina 6 e 7 del documento.

La circolare prosegue poi fornendo delle precisazioni in merito alle seguenti fattispecie di trasferimento titoli previste dagli Allegati 1 e 2, ai fini del loro corretto utilizzo:

  • Vendita (codice 1.0)
  • Affitto/comodato di titoli con terra (codice 2.0)
  • Affitto/comodato di titoli senza terra (codice 2.1)
  • Affitto/comodato con movimentazione a 3 soggetti: proprietario dei titoli, proprietario della terra, affittuario di titoli e terra nei soli casi previsti (codice 2.2)
  • Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli (codice 2.5)
  • Contratto di compartecipazione stagionale (codice 2.6)
  • Successione anticipata (codice 3.0)
  • Successione effettiva (codice 3.2)
  • Scioglimento della comunione ereditaria (codice 3.6)
  • Trasformazione di forma societaria (codice 4.2)
  • Conferimento temporaneo di titoli ad una società (codice 4.3)
  • Restituzione titoli dalla società al soggetto conferente (codice 4.4)
  • Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli (codice 4.5)
  • Scissione di società (codice 5.0)
  • Fusione di società (codice 6.0)
  • Restituzione volontaria dei titoli alla riserva nazionale (codice 7.0)
  • Fattispecie dal codice 9.0 al codice 10.7

Domanda di trasferimento dei titoli

La domanda di trasferimento titoli deve essere presentata, a pena di inopponibilità, agli Organismi pagatori competenti per territorio entro il termine previsto per la presentazione della domanda unica, anche tardiva, per l’anno di campagna.

La domanda di trasferimento deve essere sottoscritta dall’agricoltore cessionario e contiene le informazioni riportate nel fac-simile di modello all’allegato 4 alla presente circolare.

Terminata l’istruttoria della domanda di trasferimento titoli, l’Organismo pagatore comunica il trasferimento all’Organismo di coordinamento, entro cinque giorni lavorativi. L’Organismo di coordinamento, competente alla tenuta del Registro nazionale titoli, convalida il trasferimento entro i successivi cinque giorni lavorativi, qualora non riscontri anomalie.

Per il periodo di programmazione 2023 – 2027 non è più prevista l’attivazione a livello nazionale del regime per i piccoli agricoltori, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2023, coloro che fino al 2022 aderivano a tale regime   possono trasferire i titoli detenuti utilizzando le fattispecie di trasferimento e la procedura prevista in questa circolare.

Assenso del cedente

Elemento indispensabile per il rilascio della domanda di trasferimento titoli è la presenza dell’assenso del cedente al trasferimento. Il suddetto assenso costituisce, infatti, uno strumento indispensabile di controllo della legittimità del trasferimento dei titoli posto a tutela degli agricoltori, poiché consente di non eseguire trasferimenti frutto di condotte illecite, anche penalmente rilevanti, che possono essere commesse a danno ed insaputa degli agricoltori.

Procedura di annullamento dell’autorizzazione al trasferimento dei titoli

L’annullamento delle validazioni dei trasferimenti già eseguiti può essere richiesto solo per la correzione di errori materiali, cioè quando vi sia la necessità di adeguare la registrazione della movimentazione alla realtà giuridica risultante dagli atti dai quali il trasferimento dei titoli discende. La richiesta di annullamento deve obbligatoriamente indicare gli estremi del trasferimento che si intende annullare (numero domanda, dati anagrafici del cedente e del cessionario), la motivazione a fondamento ed essere corredata dei documenti probatori.

Pignoramento di titoli PAC

I titoli PAC possono formare oggetto di pignoramento nelle forme e modalità previste per la procedura del pignoramento mobiliare diretto nei confronti del debitore. Nell’atto di pignoramento deve essere espressamente indicato il codice fiscale del debitore esecutato e il numero identificativo del titolo che si intende pignorare. È possibile a tal fine allegare all’atto di pignoramento la stampa del Registro nazionale titoli (presente nel SIAN) che dettaglia i titoli di proprietà del debitore. L’annotazione del pignoramento nel Registro nazionale titoli determina l’impossibilità di eseguire nel sistema informatico l’operazione di trasferimento del titolo dal debitore pignorato ad un terzo soggetto.

Pegno di titoli PAC

I titoli PAC possono essere oggetto di pegno. Nell’atto di costituzione del pegno deve essere espressamente indicato il numero identificativo del titolo oggetto di pegno. I titoli condotti in affitto dall’agricoltore (l’informazione è visibile a sistema) non possono essere concessi in pegno dall’affittuario, essendo di proprietà di un terzo soggetto. L’interessato, ai fini dell’opponibilità ad AGEA, deve trasmettere copia dell’atto costitutivo di pegno all’AGEA tramite PEC. Qualora dopo la costituzione del pegno, si verificasse la perdita di tutti o parte dei titoli oggetto di pegno, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il mancato utilizzo per due anni consecutivi), nulla può essere opposto ad AGEA. Il pegno risulterà estinto per perimento dell’oggetto.

Trasferimenti titoli all’esito delle procedure esecutive di pegno e pignoramento

I trasferimenti titoli derivanti dalle procedure di pignoramento ed escussione del pegno sono eseguiti d’ufficio direttamente da AGEA coordinamento. La documentazione necessaria per il trasferimento titoli deve essere trasmessa all’AGEA tramite PEC. I titoli sono trasferiti all’assegnatario/acquirente con decorrenza dalla campagna in corso se la data dell’assegnazione dei titoli o della vendita all’asta è anteriore o uguale alla data ultima di presentazione della domanda unica, anche tardiva.

Per approfondire tutti i dettagli è possibile scaricare il testo completo della circolare e gli allegati cliccare QUI!