La nuova normativa europea sulla salute degli animali, conosciuta anche come Animal Health Law (Regolamento (UE) 2016/429), è da oggi applicabile in tutta l’UE. Obiettivo del regolamento: la prevenzione e il controllo delle malattie animali che possono essere trasmesse ad altri animali o agli esseri umani.
Il nuovo regolamento ha portato alla semplificazione di un numero enorme di atti giuridici in un’unica legge, con regole più semplici e chiare che consentono alle autorità di concentrarsi su priorità fondamentali come la prevenzione ed eradicazione delle malattie. Il regolamento, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel marzo 2016, chiarisce le responsabilità di allevatori, veterinari e altri soggetti che si occupano di animali ,e consente un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie per le attività legate alla salute degli animali: sorveglianza dei patogeni ed identificazione elettronica e registrazione degli animali. La normativa abbraccia un approccio One Health che consente una migliore diagnosi precoce e controllo delle malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all’uomo. La legge aiuterà a ridurre il verificarsi e gli effetti delle epidemie animali, oltre ad offrire maggiore flessibilità per adeguare le regole alle circostanze locali e alle questioni emergenti, come il cambiamento climatico e sociale. Stabilisce inoltre una migliore base giuridica per il monitoraggio dei patogeni animali resistenti agli antimicrobici. Nel complesso, la nuova legge unica sulla salute degli animali sostiene i settori del bestiame e dell’acquacoltura dell’UE nel loro percorso verso una migliore competitività e un mercato UE degli animali e dei loro prodotti sicuro e funzionante, portando alla crescita e all’occupazione in questi importanti settori.
La legge sulla salute degli animali faceva parte di un pacchetto di misure proposte dalla Commissione nel maggio 2013 per rafforzare l’applicazione degli standard di salute e sicurezza per l’intera filiera agroalimentare, ed è quindi strettamente collegato al Regolamento (UE) 2017/625 (“Regolamento sui controlli ufficiali”). La legge sulla salute animale è anche un importante risultato della Animal Health Strategy 2007-2013, “Prevention is better than cure”. (Fonte: DG Health and Food Safety)
Le indicazioni applicative del Ministero della Salute e l’annuncio dei due decreti legislativi
In occasione dell’entrata in applicazione del nuovo regolamento, il Ministero della Salute ha diffuso una nota contenente le prime istruzioni operative e l’annuncio di due decreti.
“La legge di delegazione europea 2019/2020 – si legge nella nota – , ancora in fase di approvazione, all’articolo 14 conferisce al Governo italiano delega per l’adeguamento della normativa nazionale alle nuove disposizioni europee”.
Al momento sono quindi in via di predisposizione due decreti legislativi per l’attuazione dei criteri di delega:
- uno concernente le misure di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili;
- l’altro relativo alle disposizioni per l’identificazione e la registrazione di animali e gli stabilimenti.
Entrambi prevedono la definizione delle corrispondenti sanzioni.
Premesso che le disposizioni del Regolamento e dei relativi regolamenti delegati e di esecuzione sono immediatamente applicabili e che l’articolo 14 del DDL di delegazione europea individua le autorità competenti in materia di sanità animale, nelle more dell’emanazione dei decreti legislativi che il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall’entrata in vigore della Legge di delegazione europea, il Ministero fornisce alcune indicazioni applicative al riguardo.
Prevenzione e controllo delle malattie
Come riporta il documento:
a) Con riferimento alle malattie animali diverse da quelle elencate all’articolo 5 par. 1 del Regolamento si continua ad applicare la normativa vigente incluse le relative disposizioni del D.P.R. 320/1954 e s.m.i..
b) Per quanto riguarda il sospetto e la conferma della malattia e tutti gli obblighi di notifica e comunicazione all’autorità competente previsti dal Regolamento si applicano le modalità attualmente in uso ad eccezione delle tempistiche che sono quelle previste dall’articolo 18, paragrafo 1 del Regolamento stesso come integrate dai regolamenti derivati.
c) Fatte salve successive indicazioni e fino ad approvazione del decreto legislativo di attuazione, continuano ad applicarsi il piano di emergenza con i relativi manuali operativi e i piani di sorveglianza ed eradicazione in vigore.
d) Misure di controllo: si applicano le disposizioni del Regolamento e dei regolamenti integrativi fatte salve le norme nazionali di attuazione della normativa europea oggetto di disposizioni transitorie che ne prevedono il mantenimento in vigore oltre il 21 aprile p,v..
e) Si continuano ad applicare le sanzioni attualmente vigenti e ove applicabili, in caso di non conformità, le misure vigenti previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625 e dall’articolo 5 del relativo decreto legislativo di adeguamento, 2 febbraio 2021, n. 27.
Sistema di Identificazione e Registrazione (I&R)
a) Fino alla pubblicazione del decreto legislativo di attuazione e del manuale operativo, e quindi fino alla riorganizzazione dell’intero sistema I&R, continuano ad applicarsi: i. le disposizioni attualmente vigenti per l’identificazione dei bovini, ovicaprini e suini approvati prima del 21 aprile 2021, come consentito dall’articolo 20 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 che, prevede fino al 21 aprile 2023 la possibilità di mantenere i mezzi identificativi previsti prima dell’applicazione del Regolamento; ii. per quanto attiene al tempo massimo di registrazione in banca dati informatica istituita per bovini, ovini e caprini delle informazioni di cui all’articolo 112, lettera d) e 113, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento, sono immediatamente applicabili le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del predetto Regolamento di cui al documento SANCO/11123 2018 CIS (che si allega) e che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE entro la prima metà di aprile p.v. iii. le disposizioni attualmente vigenti per le anagrafi diverse da quelle di cui al punto precedente; iv. le sanzioni previste dalle attuali disposizioni in materia di anagrafe zootecnica delle varie specie oltre, in quanto applicabili, le misure previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625 e le disposizioni del decreto legislativo del 2 febbraio 2021 n. 27.
b) Gli stabilimenti oggetto di registrazione e di riconoscimento, con relative prescrizioni, sono quelli di cui al Regolamento e ai suoi regolamenti delegati e di esecuzione. L’inserimento delle informazioni inerenti agli stabilimenti attualmente non presenti nel sistema BDN sarà obbligatorio solo dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione e del suo manuale operativo, al fine di consentire i necessari adempimenti nazionali e la predisposizione di idonee funzioni in BDN. c) L’identificazione individuale e relativa registrazione in BDN dei cervidi e camelidi sarà obbligatoria solo dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione e del suo manuale operativo, al fine di consentire i necessari adempimenti nazionali di autorizzazione dei mezzi identificativi idonei a tali specie, di registrazione dei fornitori degli identificativi, di predisposizione di idonee funzioni in BDN.
d) Fino alla pubblicazione dei Regolamenti previsti dai documenti SANCO 7208 e 7052/2021 CIS relativi a alcuni aspetti dei controlli ufficiali relativi a requisiti per determinati stabilimenti, si continuano ad applicare le frequenze e le modalità di controllo attualmente vigenti.
Fonte: Ministero della Salute