Il 18 gennaio u.s. è stato approvato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il DM 18 gennaio 2023 n.25422 relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore latte bovino e ovi- caprino che modifica i decreti ministeriali n. 360338 del 6 agosto 2021, e n. 379378 del 26 agosto 2021. Il testo è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, ma abbiamo ritenuto utile anticipare le principali novità introdotte.

L’articolo 1 modifica il DM n. 360338 del 6 agosto 2021 riguardante il comparto del latte bovino introducendo le seguenti variazioni: 

  1. Come prima novità viene modificata la definizione di piccolo produttore, come riportato testualmente: “Per “piccolo produttore” si intende un produttore di latte che effettua la trasformazione e la successiva vendita del proprio latte, ad esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, e dei prodotti lattiero caseari ottenuti esclusivamente dal latte della propria azienda”.
  2. All’articolo 6, comma 2, dove è scritto che entro il giorno 20 di ogni mese i primi acquirenti registrano nella banca dati del SIAN gli estremi identificativi dei fornitori, ed una serie di dati relativi al mese di calendario precedente, quest’ultima è stata integrata con la seguente lettera: “h) il prezzo medio mensile del latte crudo pagato ai produttori, operando la distinzione tra latte biologico e non biologico”.
  3. Sempre all’articolo 6 viene così modificato il comma 6: “Entro il giorno 20 del mese di gennaio di ogni anno i piccoli produttori registrano nella banca dati del SIAN, oltre ai dati di cui al comma 5 (ovvero i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino, registrati nel trimestre n.d.r) i quantitativi di latte venduto, ad esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, ed i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti nell’anno precedente”.
  4. L’articolo 8, inerente i controlli che annualmente le Regioni espleteranno, viene modificato inserendo che saranno verificati anche i piccoli produttori, e viene abrogato il comma 7.

L’articolo si conclude dicendo che le dichiarazioni riportate all’articolo 6 comma 6 per le quali è fissato il termine di presentazione al 20 gennaio 2023, possono essere presentate fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto, mentre le violazioni si applicheranno alle dichiarazioni presentate successivamente al 20 luglio 2023.

All’articolo 2 vengono poi enunciate le modifiche inerenti il DM n. 379378 del 6 agosto 2021 riguardante il comparto del latte ovi-caprino, che nella sostanza ricalcano le precedenti, ad eccezione del nuovo obbligo di dichiarare il prezzo medio mensile del latte crudo pagato ai produttori, inserito all’articolo 6 comma 2 del DM sul latte bovino. Per chiarezza riportiamo schematicamente di seguito le modifiche previste in questo DM:

  1. Anche qui viene revisionata la definizione di “piccolo produttore” al fine di consentire un’applicazione uniforme della stessa rispetto a quanto previsto nel comparto bovino. Dunque : “Per “piccolo produttore” si intende un produttore di latte che effettua la trasformazione e la successiva vendita del proprio latte, ad esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, e dei prodotti lattiero caseari ottenuti esclusivamente dal latte della propria azienda”. Viene di conseguenza abrogato il comma 12 inerente la definizione di “vendita diretta”.
  2. All’articolo 6 viene così modificato il comma 6: “Entro il giorno 20 del mese di gennaio di ogni anno i piccoli produttori registrano nella banca dati del SIAN, oltre ai dati di cui al comma 5 (ovvero i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino, registrati nel trimestre n.d.r) i quantitativi di latte venduto, ad esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, ed i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti nell’anno precedente”.
  3. L’articolo 8, inerente i controlli che annualmente le Regioni espleteranno, viene modificato il comma 1 inserendo che saranno verificati anche i piccoli produttori, e  abrogato il comma 7.

Anche questo articolo si conclude con il chiarimento sulle date di avvio dell’attività di registrazione e controllo che sono stabilite al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto per le prime, mentre per le seconde si chiarisce che le violazioni si applicheranno alle dichiarazioni presentate successivamente al 20 luglio 2023.

L’ultima importante modifica apportata con il Decreto ministeriale 18 gennaio 2023 n.25422  riguarda la modifica dell’Allegato 1, presente in entrambi i DM, che è stato revisionato ampliando le categorie dei prodotti dal registrare sul portale SIAN, originariamente in numero pari a 6, con le 3 nuove, ovvero:

  1. Siero di latte in polvere ad uso umano
    Siero di latte in polvere per alimentazione animale
  2. Cagliate
  3. Fat Filled Powder (FFP)

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Fonte: Masaf