Con un’ordinanza del Tar Lazio viene respinta la richiesta avanzata da CITIBANK N.A. di sospendere il delisting di Parmalat dalla Borsa di Milano. I giudici evidenziano nell’ordinanza che “non è possibile rilevare con sufficiente certezza la sussistenza dei “profili di fondatezza del ricorso” che costituiscono il presupposto per la concessione della tutela cautelare nelle controversie assoggettate al rito abbreviato, ai sensi dell’art. 119, comma 3, c.p.a.,”.
Citigroup si era rivolta al Tribunale amministrativo con l’obiettivo di chiedere l’annullamento della delibera con la quale la Consob, organo di controllo del mercato finanziario italiano, ha dato l’ok al documento informativo relativo all’assolvimento da parte di Sofil (società del Gruppo Lactalis che controlla l’azienda di Collecchio) dell’obbligo di acquisto delle azioni Parmalat finalizzato al delisting del gruppo dalla Borsa di Milano. Secondo Citigroup, il delisting pregiudicherebbe le sue pretese creditorie nei confronti di Parmalat. Riportiamo un estratto dell’ordinanza:
“– l’individuazione dell’oggetto della controversia, nei sensi sopra delineati, delimita anche la portata del sindacato di questo giudice, che ha ad oggetto la correttezza dell’esercizio dei poteri della CONSOB e non la risoluzione delle controversie di ordine privatistico tra la ricorrente e le altre parti del presente giudizio;
– la posizione creditoria fatta valere dalla società ricorrente (per quanto possa rilevare quale presupposto della situazione giuridica azionata in questa sede) è comunque ancora sub judice, essendo pendente il giudizio sul ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Bologna 29 agosto 2014 n. 3911, con la quale è stata dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza della Superior Court of New Jersey del 27 ottobre 2008; e ciò a prescindere dai profili relativi alla spedizione della stessa in forma esecutiva e alla presupposta questione della provvisoria esecutività ex art. 282 c.p.c., dovendosi apprezzare, nei limiti della presente cognizione cautelare, la natura controversa e obiettivamente incerta delle questioni che sono oggetto del giudizio di cassazione, soprattutto per quanto attiene al principio della par condicio creditorum;“.
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