La paratubercolosi bovina, bufalina e ovicaprina, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, è classificata malattia appartenente alla categoria E per la quale vi è necessità di sorveglianza all’interno dell’Unione europea. Sul territorio nazionale la sua presenza è endemica, e vi era la necessità di predisporre nuove linee guida, in sostituzione di quelle già in vigore, al fine di introdurre misure di sorveglianza applicabili anche per la paratubercolosi bufalina e ovicaprina secondo quanto prescritto dal regolamento (UE) 2016/429.

In questo contesto, essendo stata ravvisata la necessità di usufruire di un protocollo a maggiore sensibilità al fine di ridurre la comparsa di positività inattese in allevamenti precedentemente ripetutamente negativi, e considerando che l’applicazione delle preesistenti linee guida sul territorio nazionale ha fatto sì che si riscontrassero alcune criticità (es. la sotto notifica dei casi clinici e la minore robustezza del test su latte rispetto a quello eseguito su sangue), nonché essendo sopraggiunte delle richieste di modifica da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo, acquisito anche il parere dell’ IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna, ha approvato il documento concernente “Linee guida per l’adozione dei piani di controllo e per l’assegnazione della qualifica sanitaria agli allevamenti di specie sensibili (bovini, bufalini, ovini, caprini) nei confronti della paratubercolosi”.

Gli obiettivi perseguiti attraverso l’applicazione delle nuove linee guida sono i seguenti:
a. attuare la sorveglianza, ai sensi del reg. UE 2016/429, sui casi di paratubercolosi negli stabilimenti di specie sensibili (bovino, bufalino, ovino e caprino);
b. permettere la certificazione per il commercio consapevole degli animali e dei loro prodotti, attraverso una classificazione degli stabilimenti basata sul rischio;
c. fornire agli allevatori strumenti per prevenire l’introduzione dell’infezione da Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis nei propri stabilimenti;
d. fornire agli allevatori strumenti per il controllo dell’infezione negli stabilimenti infetti.

Le linee guida contengono due allegati riportanti nella fattispecie:

  • i requisiti minimi per la stesura di un piano aziendale di controllo nei confronti della paratubercolosi negli stabilimenti infetti
  • le qualifiche sanitarie degli stabilimenti bovini, bufalini, ovini e caprini.

Per quel che riguarda il piano aziendale di controllo nei confronti della paratubercolosi negli stabilimenti infetti, questo è basato sulla valutazione del rischio di introduzione e diffusione dell’infezione nello stabilimento, e può essere redatto in collaborazione con il veterinario aziendale e sottoscritto dallo stesso, utilizzando gli strumenti e i manuali predisposti dal Centro nazionale di referenza per la paratubercolosi, disponibili sul relativo sito (clicca QUI!)

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana