Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto 23 dicembre 2022: “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti”.
Il decreto definisce le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115, con riferimento a quanto descritto nel Piano strategico PAC italiano, per quanto riguarda gli interventi dei pagamenti diretti.
Il Piano strategico PAC, nel periodo 2023-2027, è orientato al conseguimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, negli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 2021/2115.
Ricordiamo che gli obiettivi generali stabiliti comprendono:
a) promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine;
b) sostenere e rafforzare la tutela dell’ambiente, compresa la biodiversità, e l’azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione in materia di ambiente e clima, compresi gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi;
c) rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali.
E andranno conseguiti attraverso i seguenti obiettivi specifici:
a) sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l’Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell’Unione;
b) migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
c) migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore;
d) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l’energia sostenibile;
e) promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali, come l’acqua, il suolo e l’aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche;
f) contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
g) attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali;
h) promuovere l’occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all’agricoltura, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile;
i) migliorare la risposta dell’agricoltura dell’Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche.
Il decreto fornisce nei primi articoli le definizioni generali e descrive la figura di: “agricoltore in attività”, “giovane agricoltore” e “nuovo agricoltore” per passare poi a stabilire le tipologie di intervento sotto forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati, attivati in Italia, che sono:
a) il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
b) il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
c) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
d) i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali;
e) il sostegno accoppiato al reddito
e sono concessi agli agricoltori in attività.
Si fa presente che a partire dal 2023, una percentuale pari al 3% dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda, è assegnata all’intervento “Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali” attivato nell’ambito degli strumenti di gestione del rischio, disponibile per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti per l’anno di domanda in questione. Il prelievo è operato dagli organismi pagatori competenti ed è eseguito nella misura del 3% di ciascun pagamento.
Pagamenti diretti disaccoppiati
Nella prima sezione si parla del “Sostegno di base al reddito per la sostenibilità” ed i vari articoli stabiliscono:
- Valore dei diritti all’aiuto e convergenza;
- Attivazione dei diritti all’aiuto – Domanda unica
- Riserva nazionale
- Trasferimento dei diritti all’aiuto
Si passa poi alla Sezione 2 “Sostegno complementare al reddito”:
- Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
Nella Sezione 3 si parla di “Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali” e si forniscono indicazioni sui seguenti temi:
- Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
- Pagamento per inerbimento delle colture arboree;
- Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
- Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
- Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori;
Tra i suddetti pagamenti riportiamo le informazioni stabilite rispetto al primo:
1- Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale
Tale pagamento spetta all’agricoltore in attività che aderisce ad un percorso di riduzione dell’uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l’applicativo ClassyFarm o, alternativamente, che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA). E’ come pagamento annuale compensativo per tutte le UBA oggetto d’impegno e l’importo unitario è indicato nella
sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP per ciascuna tipologia allevata e si articola su due livelli ai quali, alternativamente, l’agricoltore può aderire:
a) livello 1: riduzione dell’antimicrobico resistenza; l’allevatore si impegna alla riduzione dell’uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm, suddividendo le aziende zootecniche in classi rispetto ai quattro quartili della distribuzione rispetto alla mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD). Il periodo di osservazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda e sono ammissibili: allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca) o misto, allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne, allevamenti di caprini, allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm ;
b) livello 2: adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento; l’allevatore aderisce al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi organismi di controllo. Sono ammissibili al premio: allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o misti e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm . Il pagamento spetta agli allevamenti che, alla fine del periodo di osservazione, rispetto alla distribuzione della mediana calcolata per l’anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:
a) i valori DDD sono mantenuti entro il valore definito dalla mediana;
b) i valori DDD sono mantenuti entro il valore soglia identificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%;
c) i valori DDD passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%.
Il rispetto dell’impegno è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all’allegato II del presente decreto.
Deroga all’adesione al SQNBA: è concessa la deroga all’adesione al sistema SQNBA per gli allevamenti certificati biologici e per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell’anno 2022 per l’anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell’anno precedente). Questi ultimi necessitano di disposizione autorizzativa da parte della regione o provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l’allevamento, e possono accedere al livello 2 dell’eco-schema anche non aderendo al SQNBA a condizione che rispettino l’impegno di pascolamento. Tale impegno viene verificato dalle regioni e le province autonome che hanno rilasciato l’autorizzazione ed entro il 31 gennaio dell’anno di domanda comunicano all’Autorità di gestione nazionale e ad Agea coordinamento la volontà di esercitare tale opzione.
Pagamenti diretti accoppiati
Il “Sostegno accoppiato al reddito” dispone di un plafond pari al 15 per cento delle dotazioni annuali di cui all’allegato IX del Reg(UE) n. 2021/2115, ed è concesso ai seguenti settori, produzioni e tipi di agricoltura:
a) latte;
b) carni bovine;
c) carni ovine e caprine;
d) frumento duro;
e) semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
f) riso;
g) barbabietola da zucchero;
h) pomodoro destinato alla trasformazione;
i) olio d’oliva;
l) agrumi;
m) colture proteiche comprese le leguminose
Più precisamente il 15% del plafond è ripartito, secondo diversi pesi percentuali, per un 13% al sostegno dei settori e delle produzioni previste nelle lettere da a) a l); e per il 2% è destinato al sostegno delle colture proteiche comprese le leguminose di cui si parla alla lettera m).
Vediamo nel dettaglio cosa viene stabilito per i pagamenti diretti accoppiati che maggiormente ci interessano.
a) Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte
Alle bovine da latte viene assegnata una quota pari al 19,70 per cento dell’importo annuo destinato al finanziamento di questo sostegno accoppiato (ovvero il 19,70% del 13% del plafond destinato). Si tratta di premi alle vacche da latte di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il premio è differenziato in due livelli, non cumulabili tra loro né con i premi di cui all’art. 24:
a) livello 1: spetta al detentore della vacca al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), associata ad un codice di allevamento che rispetta le condizioni di cui ai commi 2, 3 o 4 e, nell’anno di presentazione della domanda, aderisce a ClassyFarm ;
b) livello 2: spetta al detentore della vacca al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) e associata per almeno sei mesi ad un codice di allevamento situato in zone montane, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell’art. 32 del regolamento (UE)n. 1305/2013, che, nell’anno di presentazione della domanda, fatti salvi i parametri di legge, rispetta uno dei parametri qualitativi ed igienico sanitari di seguito riportati.
- tenore di cellule somatiche (per ml ) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml ) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.
Nel caso in cui due parametri qualitativi ed igienico sanitari di cui sopra siano in regola, il terzo parametro deve comunque rispettare i seguenti limiti:
- tenore di cellule somatiche (per ml ) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml ) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml
Sono previste deroghe per allevamenti che forniscono latte per produzioni DOP o IGP, consentendo loro di rispettare solo 1 dei 3 parametri sopra definiti (garantendo sempre il rispetto di quelli di legge).
Per il settore bufalino sono previsti premi alle bufale di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il premio spetta al detentore della bufala al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN).
Il periodo di riferimento per l’applicazione delle misure previste coincide con l’anno solare.
b) Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina
Viene prevista una quota per gli animali da vita che è pari al 9,90 per cento dell’importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato (come sopra illustrato). Si tratta di premi destinati appunto alle vacche nutrici di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro né con i premi destinati al settore latte:
- livello 1: spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) ed iscritta nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine nell’allegato X del presente decreto. Ai fini dell’ammissibilità al premio, sono incluse, dalla data della loro iscrizione, le vacche iscritte nei Libri genealogici nell’anno di riferimento;
- livello 2: spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) non iscritta nei Libri genealogici e appartenente ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte nella BDN.
Per gli animali da macello la quota assegnata è pari al 14,90 per cento dell’importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato e viene destinata a premi per i bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e associati a codici di allevamento che aderiscono a ClassyFarm. Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro né con i premi del settore latte:
- livello 1: spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;
- livello 2: spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, ovvero appartenenti a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti, ovvero allevati in aziende aderenti, nell’anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, ovvero per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione.
L’adesione a ClassyFarm non è richiesta per gli allevamenti situati in zone montane, il periodo di riferimento per l’applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l’anno solare.
c) Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino
Viene assegnato una quota pari all’1,70 % dell’importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato per i premi alle agnelle, identificate e registrate entro il 31 dicembre dell’anno di domanda ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.
Beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell’anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza all’ encefalopatia spongiforme (scrapie) e che escludono dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla malattia. La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue:
- il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l’obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;
- il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l’obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni). L’obiettivo di risanamento è considerato raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno dieci anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR.
Sono esclusi dai premi gli allevamenti che, avendo raggiunto l’obiettivo di risanamento nell’anno precedente a quello di domanda, scendono ad un livello per il quale lo status di resistenza all’encefalopatia spongiforme scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell’allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015.
La quota pari all’1,20% dell’importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi a capi ovicaprini, identificati individualmente e registrati ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, prima di essere inviati al macello e le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi del presente articolo. Il periodo di riferimento per l’applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l’anno solare.
Per le colture foraggere rimandiamo al testo completo del decreto disponibile cliccando QUI!