Il Ministero dell’Agricoltura, con decreto del 30 marzo 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio scorso, apporta precisazioni, correzioni formali e un’armonizzazione del testo del decreto del 23 dicembre 2022 relativo ai pagamenti PAC. L’obiettivo di queste modifiche è garantire una maggiore chiarezza formale ed eliminare eventuali incongruenze con il Piano strategico nazionale della PAC approvato dalla Commissione Europea.
Relativamente al Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale, il decreto specifica che gli allevatori che detengono allevamenti di diverse tipologie produttive possono aderire alternativamente al livello 1 o al livello 2, a seconda della specie e della tipologia di allevamento. Inoltre, viene sostituita la denominazione degli allevamenti, che passa da “misto” a “duplice attitudine”.
Sono state introdotte anche norme transitorie per l’anno di domanda 2023, riguardanti l’adesione al sistema di qualità SQNBA, e vengono inoltre precisate alcune disposizioni nel caso in cui vi siano più detentori.
- Per il livello 1, riguardante la riduzione dell’antimicrobico resistenza, l’allevatore si impegna a ridurre l’uso degli antimicrobici veterinari. Tale riduzione viene quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm, che suddivide le aziende zootecniche in classi in base alla distribuzione del valore della dose definita giornaliera rispetto alla mediana regionale. Gli allevamenti che comprendono bovini, ovini, caprini, bufalini e suini con diversi orientamenti produttivi, sono ammessi a presentare le domande nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
- Per livello 2, riguardante l’adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento, l’allevatore aderisce rispettando gli impegni previsti dal disciplinare SQNBA con ricorso al pascolo, i quali sono controllati e attestati dagli organismi di controllo competenti. Sono ammessi al premio gli allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne ovvero a duplice attitudine, e gli allevamenti di suini.
Per l’annualità 2023, l’impegno si considera soddisfatto mediante la richiesta di adesione al sistema di qualità SQNBA entro la data ultima di presentazione della domanda unica e mediante il controllo dell’attività di pascolamento. L’obbligo di pascolamento si considera soddisfatto rispettando i termini indicati dal decreto ministeriale del 23 dicembre 2022, ossia effettuando uno o più turni annuali di pascolamento della durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro /anno. Nel caso in cui il bestiame venga affidato a un detentore temporaneo per il pascolo, il pagamento è effettuato prioritariamente al detentore principale.
Per quanto riguarda il sostegno accoppiato alle bufale da latte, il MASAF prende atto che nel requisito di ammissibilità è stato omesso l’adesione dell’allevamento a ClassyFarm, come stabilito nel Piano strategico PAC. La nuova norma dichiara che il premio spetta al detentore della bufala al momento del parto, purché sia correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), e associata a un codice di allevamento che aderisca a ClassyFarm nell’anno di presentazione della domanda.





































































