Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/320 della Commissione del 25 febbraio 2022 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di mandarino estratto a freddo come additivo per mangimi destinati a pollame, suini, ruminanti, equini, conigli e salmonidi, che entrerà in vigore dal 17 marzo p.v.

Nel parere del 5 maggio 2021 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’olio essenziale di mandarino estratto a freddo non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente.  Dato che l’olio essenziale di mandarino estratto a freddo è riconosciuto come aroma per i prodotti alimentari e la sua funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha altresì concluso che non è considerata necessaria alcuna ulteriore dimostrazione di efficacia. La valutazione dell’olio essenziale di mandarino estratto a freddo dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto stato ritenuto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale sostanza nelle modalità riportate nelle tabelle seguenti:

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