La Direzione Generale per la promozione della qualità dei prodotti agroalimentari e dell’ippica del Masaf ha recentemente adottato un Decreto Direttoriale che introduce nuovi criteri per la concessione di contributi destinati alla valorizzazione, agli scambi di conoscenze, alla formazione professionale, alla ricerca e allo sviluppo di prodotti DOP e IGP.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 208 del 6 settembre 2023 il decreto ministeriale in oggetto, ha sostituito il precedente regime di aiuti di Stato previsto dal D.M. 1° marzo 2016, n. 15487, cessato il 30 giugno u.s.
Il Decreto proroga, limitatamente all’annualità 2023, il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui al Decreto Ministeriale n. 361695 dell’11 luglio 2023, a pena di esclusione, attività che si propone di garantire che tutti gli interessati abbiano il tempo necessario per presentare le domande relative ai contributi. La proroga per l’annualità 2023 è così determinata:
- per le “iniziative di Lettera A” al 16 ottobre 2023, entro e non oltre le ore 23:59;
- per le “iniziative di Lettera B” al 16 novembre 2023, entro e non oltre le ore 23:59.
In seguito il decreto direttoriale n. 503016 del 21 settembre 2023 ha, altresì, sostituito l’allegato B) del D.M. 11 luglio 2023, n. 361695, precisando con maggior dettaglio i costi ammissibili, distintamente per ciascuna tipologia di attività finanziabile, e prevedendo disposizioni specifiche per l’ammissibilità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e sul cumulo di aiuti di Stato, in ottemperanza alla normativa dell’Unione in materia, prevista dai regolamenti (UE) n. 2022/2472 e (UE) n. 651/2014.
Si evidenzia che le domande di contributo potranno essere presentate soltanto in seguito alla ricezione del numero di identificazione dell’aiuto attribuito dalla Commissione europea, di cui verrà data notizia sul sito del Masaf. Sul medesimo canale istituzionale saranno pubblicate le linee guida recanti modalità di presentazione delle domande di contributo, attuazione delle attività e rendicontazione delle spese, unitamente alla modulistica da utilizzare.
Disposizioni preliminari
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA.
Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del decreto in oggetto possono essere cumulati:
- con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base, rispettivamente, ai regolamenti (UE) n. 2022/2472 o (UE) n. 651/2014.
Gli aiuti di Stato esentati ai sensi de decreto in oggetto non sono cumulabili con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad un’intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiori ai livelli stabiliti al Capo III del regolamento (UE) n. 2022/2472 oppure al Capo III del regolamento (UE) n. 651/2014.
Costi ammissibili per le “iniziative di cui alla lettera A”
Rientrano tra queste le iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione e/o ad incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione dei prodotti designati da DOP o IGP, come ad esempio:
- l’organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;
- le pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472;
- le attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell’innovazione, nonché scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli.
Costi ammissibili per le “iniziative di cui alla lettera B”
Rientrano tra queste le iniziative volte a sostenere la formazione professionale e l’acquisizione di competenze, nonché progetti di ricerca e sviluppo aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, come ad esempio:
- la formazione professionale e l’acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’articolo 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;
- progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull’uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.
Queste modifiche rappresentano l’impegno del Masaf verso la promozione della qualità e dell’innovazione dei prodotti DOP e IGP del settore agroalimentare italiano.






































































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