Il Servizio Studi ha pubblicato sul sito web del Senato della Repubblica Italiana un dossier sulle nuove norme in materia di illeciti nel campo agroalimentare. Sebbene questo tipo di documentazione sia destinata alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari, essa è un utile strumento per la lettura delle norme in fase di discussione alle Camere.

Il disegno di legge AC 2427 intitolato “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”, presentato alla Camera il 6 marzo 2020, è stato assegnato alla Commissione giustizia, per l’esame in sede referente, il 23 aprile 2020.

Il testo riprende in larga parte i contenuti del progetto di riforma del diritto sanzionatorio agroalimentare elaborato dalla Commissione istituita nel 2015 (XVII legislatura) presso l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e presieduta dal dott. Giancarlo Caselli.

Il Ministero della Giustizia, con decreto del 20 aprile 2015, ha istituito presso il proprio Ufficio Legislativo la ‘Commissione per l’elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare’ (c.d. Commissione Caselli, dal nome del presidente dott. Gian Carlo Caselli). L’ambito di intervento, come emerge dalle Linee Guida, si esplica essenzialmente su un duplice versante, ‘da un lato, la delimitazione della categoria dei reati di pericolo contro la salute, in modo da riformare la tutela di beni giuridici di riferimento, che richiedono l’anticipazione delle correlate incriminazioni già alla soglia del rischio e, comunque, in funzione anticipata e preventiva; dall’altro lato, la rielaborazione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, con particolare riferimento alle organizzazioni complesse ed alla responsabilità delle persone giuridiche che sono divenute ormai, nella dimensione allargata degli scambi commerciali, il principale referente criminologico, così da aprire la strada a risposte effettive e differenziate in ragione dell’effettivo grado di offensività’.

I principali obiettivi della riforma possono essere individuati:

  • nella rielaborazione della struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare (la salute pubblica e i delitti contro l’industria e il commercio), per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari;
  • nell’individuazione di strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell’ambito delle attività d’impresa.

Per perseguire tali obiettivi, il disegno di legge, che si compone di 13 articoli:

  • dedica un apposito capo del codice penale ai delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza di acque, alimenti e medicinali, nel quale inserisce fattispecie di pericolo concreto (articolo 1) in particolare:
    • modificando le fattispecie di avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art. 439 c.p.) e di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), equiparando i medicinali alle acque destinate all’alimentazione e agli alimenti, ed estendendo le pene anche all’imprenditore che produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all’alimentazione, in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica; modifica la fattispecie di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (art. 441 c.p.);
    • inserendo i nuovi delitti di importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (art. 440-bis c.p.), di omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (art. 440-ter) e di informazioni commerciali ingannevoli o pericolose (art. 440-ter c.p.);
    • abrogando i delitti di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (art. 442 c.p.) e di commercializzazione di sostanze destinate all’alimentazione che, pur non essendo contraffatte né adulterate, siano comunque pericolose per la salute pubblica (art. 444 c.p.);
    • inserendo nel codice penale il delitto di disastro sanitario (art. 445-bis c.p.) ed aggrava, in generale, le pene accessorie applicabili in caso di condanna per un delitto di comune pericolo contro la salute pubblica.
  • apporta alcune modifiche al codice penale, volte alla ridefinizione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa –al fine di ricomprendere anche attività illecite che attualmente non risultano punibili – sia sul piano edittale (articolo 2). In particolare:
    • integrando la rubrica del Titolo VIII – attualmente dedicato ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio – prevedendo l’espresso richiamo al patrimonio agroalimentare;
    • creando un nuovo Capo II bis dedicato specificamente ai delitti contro il patrimonio agro-alimentare;
    • inasprendo il trattamento sanzionatorio della contraffazione dei segni di denominazione protetta e indicazione geografica dei prodotti agro-alimentari tramite alcune modifiche l’art. 517-quater;
    • introducendo i nuovi reati di agropirateria (art. 517-quater. 1), frode in commercio di alimenti (art. 517-sexies), frode in commercio di alimenti con segni mendaci (517-septies) nonché la disciplina delle circostanze aggravanti relative a tali ultimi due delitti (517-octies);
      o introducendo un’ulteriore disciplina delle pene accessorie per i delitti contro il patrimonio agro-alimentare.
  • amplia il catalogo dei reati per i quali è consentita la confisca allargata aggiungendovi le fattispecie di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di frode nel commercio di alimenti (nuovo art. 517-sexies c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo art. 517-septies c.p.) (articolo 3);
  • apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari (articolo 4);
  • modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), attraverso la previsione di uno specifico modello organizzativo di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati agroalimentari e l’integrazione del catalogo dei “reati presupposto” , ricomprendendo nella sistematica della responsabilità da reato sia le fattispecie poste a tutela del mercato dei prodotti agroalimentari che quelle a tutela della salute pubblica (articolo 5);
  • apporta diverse modifiche alla legge n. 283 del 1965, che contiene la disciplina principale in tema di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e degli illeciti ad esse connessi. In particolare:
    • inserisce la disciplina di delega di funzioni da parte del titolare di un’impresa alimentare, per facilitare l’individuazione del soggetto penalmente responsabile degli illeciti in campo alimentare nell’ambito dell’organizzazione aziendale,
    • introduce invece una serie di reati e di illeciti amministrativi volti a rafforzare la tutela della sicurezza degli alimenti;
    • inserisce nella legge n. 263/1962 la disciplina delle modalità di estinzione dei reati in materia agroalimentare.
  • amplia il catalogo delle fattispecie per cui è consentito lo strumento investigativo delle operazioni sotto copertura, con l’inclusione di alcuni reati contro il patrimonio agroalimentare (articolo 7);
  • punisce come contravvenzione (e non più come illecito amministrativo) la condotta degli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità degli alimenti di cui all’articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002; il nuovo reato è punito con la pena dell’ammenda da euro 600 a 6.000 (articolo 8);
  • esclude gli alimenti dall’ambito di applicazione della disciplina a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti, prevista dai commi 49 e 49-bis dell’articolo 4 della legge n. 350 del 2003 (articolo 9);
  • stabilisce che, ai fini della destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, la disciplina prevista dall’articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, trovi applicazione anche in riferimento ai nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare (articolo 10);
  • interviene in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva, e ridisciplina, anche sul piano sanzionatorio, i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio per il consumo o della detenzione per uso alimentare dei suddetti olii (articolo 11);
  • contiene la disciplina relativa alle abrogazioni e alle norme transitorie, nonché la clausola di invarianza finanziaria (articoli 12 e 13).

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Fonte: Senato