Agea ha pubblicato una nuova circolare che disciplina le modalità di pagamento degli anticipi PAC, anche alla luce dell’autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea il 13 settembre scorso (leggi anche “L’UE autorizza anticipi più elevati dei fondi PAC per gli agricoltori“), per l’innalzamento delle percentuali erogabili.
Dal 16 ottobre 2024 gli agricoltori che hanno presentato domande, risultate ammissibili all’esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio, potranno ricevere fino al 70% dell’anticipo per i pagamenti diretti e fino all’ 85% per gli interventi basati sulle superfici e sugli animali nell’ambito dello sviluppo rurale. Gli interventi erogabili in fase di anticipo e il relativo importo sono stati individuati considerando le difficoltà economiche che le aziende agricole devono affrontare, derivanti sia dalle note vicende internazionali che dagli eventi atmosferici avversi susseguitesi nel corso dell’anno.
Quali sono gli interventi erogabili in fase di anticipo?
I pagamenti diretti interessati dall’anticipo sono i seguenti:
- sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, articolati nei seguenti eco-schemi:
– pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
– pagamento per inerbimento delle colture arboree;
– pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
– pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
– pagamento per misure specifiche per gli impollinatori. - il sostegno accoppiato al reddito, esclusivamente riferito ai seguenti settori relativi alle superfici:
– frumento duro;
– semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
– riso;
– barbabietola da zucchero;
– pomodoro destinato alla trasformazione;
– olio d’oliva;
– agrumi;
– colture proteiche comprese le leguminose.
Sono, inoltre, erogabili gli anticipi relativi agli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali.
Come verrà stabilita la misura dell’anticipo?
La circolare precisa che per alcuni interventi oggetto di anticipo ci sono delle condizioni di ammissibilità che possono maturare fino al 31 dicembre 2024, pertanto, per questi casi, è necessario fissare percentuali di erogazione dell’anticipo inferiori al 70% accordato e adottare ulteriori cautele nella determinazione dell’importo erogabile. A scopo riepilogativo è stata elaborato una tabella che, per ciascun intervento per il quale è possibile erogare l’anticipo, espone gli importi unitari previsti dal PSP (medio, minimo e massimo), l’importo unitario stimato sulla base dei dati comunicati dagli Organismi pagatori e l’importo unitario erogabile in fase di anticipo (evidenziato in verde).
Per l’eco-schema 1 (livelli 1 e 2) è necessario adottare un’ulteriore cautela allorquando sia erogato l’anticipo, in quanto è possibile che le condizioni di ammissibilità all’aiuto presenti al momento di erogazione dell’anticipo subiscano delle modifiche tali da determinare un recupero in capo all’agricoltore. In tal caso, il recupero verrà effettuato tramite compensazione dal pagamento del saldo dovuto per la domanda unica 2024, e pertanto si è stabilito di procedere all’erogazione dell’anticipo anche in misura inferiore rispetto alle percentuali indicate nella tabella sopra riportata, nei limiti dell’importo dovuto a saldo per il pagamento dei titoli e del sostegno ridistributivo.
Nella circolare si ricorda, infine, che a partire dal 2023 una percentuale pari al 3% dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda, deve essere assegnata all’intervento “Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali”, attivato nell’ambito degli strumenti di gestione del rischio e disponibile per tutti
coloro che ricevono pagamenti diretti per l’anno di domanda in questione.
Per approfondimenti è disponibile QUI il testo completo della circolare.