(19A02190) (GU n.80 del 4-4-2019)
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
del Ministero dell’economia
e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
delle politiche europee ed internazionali
e dello sviluppo rurale
del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
Visto l’art. 32, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste e’ stabilito per ciascuna specie di animali il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialita’ produttiva dei terreni e delle unita’ foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;
Visto l’art. 56, comma 5, terzo periodo, del predetto TUIR, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini della determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali eccedente il limite di cui alla citata lettera b), sono stabiliti ogni due anni il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato e il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo e, in particolare, l’art. 23, con il quale e’ stato istituito il Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16 che prevedono l’attribuzione ai dirigenti generali della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all’indirizzo
politico amministrativo degli organi di Governo;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha disposto, fra l’altro, l’assegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle competenze in materia di turismo, con conseguente cambio della denominazione in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante organizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143;
Visto il decreto direttoriale 20 aprile 2006 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali per il biennio 2005-2006;
Visto il decreto direttoriale 27 maggio 2008 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali per il biennio 2007-2008, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006;
Visto il decreto direttoriale 10 maggio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali per il biennio 2009-2010, che ha confermato i criteri stabiliti dal
citato decreto 20 aprile 2006;
Visto il decreto direttoriale 18 dicembre 2014 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali per il biennio 2014-2015, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006;
Visto il decreto direttoriale 15 giugno 2017 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali per il biennio 2016-2017, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006;
Considerato che occorre individuare i criteri di determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali per il biennio 2018-2019;
Decreta:
Art. 1
Determinazione del numero dei capi di bestiame
1. Per il biennio 2018 e 2019, il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR, tenuto conto della potenzialita’ produttiva dei terreni e delle unita’ foraggere occorrenti a seconda della specie allevata, e’ stabilito in base alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.
Art. 2
Determinazione del valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato
1. Per il biennio 2018 e 2019, ai fini della determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali, eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR, con i criteri di cui al successivo art. 56, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il predetto limite e’ stabilito in base alle tabelle di cui all’art. 1.
2. Il coefficiente moltiplicatore previsto dall’art. 56, comma 5, del TUIR e’ stabilito in misura pari a 2.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2019
Il direttore generale delle finanze
Lapecorella
Il Capo del Dipartimento
delle politiche europee ed internazionali
e dello sviluppo rurale
Blasi
Tabella 1 Prima fascia:
Tabella 2
Tabella 3
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Fonte: Gazzetta Ufficiale