La Commissione Europea ha recentemente pubblicato il Regolamento (UE) 2024/3160, che introduce importanti modifiche al Regolamento (UE) 2020/688 in materia di sanità animale. Le modifiche, che si applicano a bovini, ovini, caprini, camelidi, cervidi e altri ungulati detenuti, mirano a fronteggiare l’evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla malattia emorragica epizootica (EHD) e a rafforzare le misure di prevenzione e controllo per la movimentazione degli animali all’interno dell’Unione Europea.

Contesto

Il Regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme generali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all’uomo. A integrazione di queste disposizioni, il Regolamento Delegato (UE) 2020/688 disciplina i movimenti intra-UE di animali terrestri detenuti. Negli ultimi anni, la diffusione dell’infezione da virus della malattia emorragica epizootica ha reso necessaria una revisione delle norme esistenti, con l’obiettivo di garantire la protezione della salute animale e facilitare la movimentazione dei capi.

Principali modifiche introdotte

Vaccinazione come misura di riduzione dei rischi: gli animali destinati a spostamenti intra-UE provenienti da aree entro un raggio di 150 km da un focolaio di EHD segnalato nei due anni precedenti devono essere vaccinati. La vaccinazione deve rispettare le specifiche del vaccino e garantire un periodo di immunità. Gli animali dovranno:

  • essere vaccinati almeno 60 giorni prima del movimento.
  • essere vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti a una prova PCR con esito negativo, eseguita almeno 14 giorni dopo l’inizio dell’immunità.

Flessibilità per gli Stati membri: gli Stati membri di destinazione possono stabilire ulteriori misure di riduzione dei rischi in base alla situazione sanitaria locale. Le autorità competenti possono autorizzare movimenti non conformi alle prescrizioni standard, a condizione che siano rispettate misure di mitigazione definite e comunicate alla Commissione Europea e agli altri Stati membri.

Movimenti attraverso Stati membri di passaggio: per il trasporto attraverso Stati membri di passaggio, è obbligatoria la protezione dei mezzi di trasporto contro i vettori. Gli animali non possono essere scaricati per più di un giorno, salvo che lo scarico avvenga in stabilimenti protetti o durante periodi liberi da vettori.

Comunicazione e trasparenza: Gli Stati membri di origine, destinazione e passaggio devono informare la Commissione Europea riguardo a eventuali deroghe o misure aggiuntive autorizzate, garantendo una gestione trasparente e coordinata.

Implicazioni per il settore

Le nuove disposizioni si applicano a bovini, ovini, caprini, camelidi, cervidi e altri ungulati detenuti. L’introduzione della vaccinazione obbligatoria e la possibilità di misure personalizzate rafforzano il controllo sulla diffusione dell’EHD, garantendo un equilibrio tra protezione sanitaria e flessibilità operativa.

Il nuovo Regolamento, ufficialmente in vigore dal prossimo 8 gennaio, rappresenta un ulteriore passo verso una miglior tutela della salute animale nell’Unione Europea. Le misure introdotte consentono di affrontare in modo efficace la diffusione dell’EHD, minimizzando i rischi per gli Stati membri e facilitando al contempo il commercio di animali terrestri. Il settore è chiamato a conformarsi prontamente alle nuove regole per garantire un sistema integrato e sicuro di movimenti intra-UE.