L’etichettatura alimentare, regolamentata a livello europeo e nazionale, costituisce un pilastro fondamentale per le aziende del settore. In un contesto in cui i consumatori sono sempre più attenti alle dichiarazioni riportate sulle confezioni, come aspetti nutrizionali, ambientali e sanitari, le imprese sono chiamate a garantire precisione ed esaustività nelle loro etichette.
In questo articolo esaminiamo la normativa europea e nazionale che costituisce la base per l’etichettatura alimentare e analizziamo le possibili conseguenze per coloro che trascurano o errano nell’inclusione delle informazioni fondamentali per il consumatore.
Le dichiarazioni contenute in etichetta svolgono un ruolo sempre più significativo nel guidare le decisioni dei consumatori e possono influenzare in modo significativo le scelte di acquisto. Oltre alle informazioni obbligatorie per legge, l’uso di informazioni volontarie oggi sta diventando sempre più determinante per orientare le preferenze dei consumatori (come ampiamente discusso in questo articolo sul greenwashing).
Di seguito individuiamo la normativa europea e nazionale che costituisce il fondamento per l’etichettatura alimentare.
Prima di esaminare il corpus normativo, è però essenziale ribadire la definizione di etichettatura data dall’Art. 2 del regolamento UE 1169/2011, che la definisce come: “qualsiasi menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento”.
I principali riferimenti normativi da prendere in considerare a livello europeo sono:
- Regolamento UE 1169/2011, che riguarda le informazioni sugli alimenti che i prodotti preimballati, confezionati, sfusi o preincartati devono indicare al consumatore finale.
- Regolamento UE 775/2018, che specifica le modalità di applicazione del precedente con riferimento all’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario.
Sul piano nazionale il riferimento è dato dal:
- D.lgs. 231/2017, che disciplina le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 1169/2011.
La normativa europea sul tema armonizza le diverse leggi nazionali semplificando il quadro normativo e fornendo un riferimento univoco a tutti gli Stati membri per meglio garantire il raggiungimento dei 4 obiettivi dell’UE sul tema:
- assicurare un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori;
- assicurare la libera circolazione degli alimenti legalmente prodotti e commercializzati;
- garantire il diritto all’informazione sugli alimenti consumati;
- permettere ai consumatori di compiere scelte consapevoli evitando pratiche che possano indurlo in errore.
Le informazioni da inserire in etichetta: gli alimenti preimballati
Il regolamento n. 1169/2011 definisce alimento preimballato “quell’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore e costituita dall’alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio“.
Nel dettaglio l’Art. 9 paragrafo 1 del prevede che le informazioni obbligatorie da inserire nell’etichetta degli alimenti preimballati sono:
- la denominazione dell’alimento;
- l’elenco e la quantità degli ingredienti;
- l’indicazione di sostanze allergeniche;
- la quantità netta dell’alimento;
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- le condizioni di conservazione e/o di impiego;
- l’identificazione dell’operatore alimentare responsabile;
- il paese di origine o luogo di provenienza come previsto dall’Art. 26;
- le istruzioni per l’uso, ove la loro omissione recasse pregiudizio all’uso adeguato dell’alimento;
- una dichiarazione nutrizionale (quando necessario).
Le indicazioni obbligatorie devono essere apposte in un punto evidente, che sia facilmente visibile, ed essere chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. L’etichetta dovrà inoltre rispettare una specifica dimensione definita nell’allegato IV.
Per puntualità si evidenzia che la sezione II del regolamento è integralmente dedicata all’analisi particolareggiata di tutte le indicazioni obbligatorie elencate in precedenza, a cui si rimanda per un approfondimento sul tema.
Il regolamento prevede anche, che, oltre alle informazioni obbligatorie, in etichetta possano essere fornite altre informazioni su base volontaria. Queste dichiarazioni vanno oltre la mera conformità normativa, offrendo alle aziende l’opportunità di comunicare valori aggiunti, quali pratiche sostenibili, ingredienti di alta qualità o processi di produzione innovativi.
In ogni caso le informazioni volontarie non devono fuorviare il consumatore come previsto all’Art. 7 sulle pratiche di informazione corrette, non devono essere ambigue o creare confusione per il consumatore e, se del caso, si devono basare sui dati scientifici pertinenti e non possono occupare lo spazio riservato alle informazioni obbligatorie.
Le informazioni da inserire in etichetta: gli alimenti sfusi o preincartati
Quando gli alimenti sono offerti in vendita al consumatore finale senza preimballaggio, oppure imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, non sono soggetti (almeno non integralmente) agli obblighi previsti dall’Art. 9 del regolamento, di cui si è detto in precedenza.
In particolare, l’Art. 44 del regolamento richiede per gli alimenti non preimballati una sola dichiarazione obbligatori relativa alla presenza di sostanze allergeniche nell’alimento. Devono essere inoltre aggiunte informazioni specifiche per ogni categoria di prodotto, come la scadenza per le paste fresche o le modalità di conservazione per i prodotti deperibili.
È importante notare che, anche per questi prodotti, l’esonero dall’obbligo di dichiarazione nutrizionale è contemplato nell’Allegato V del regolamento.
Paese di origine in etichetta
La regola generale prevista dal regolamento è che l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria qualora la mancata indicazione possa indurre in errore il consumatore quanto al vero paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento.
Tuttavia, dal 1° aprile 2020, il regolamento di Esecuzione UE 2018/775 richiede l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario quando non è lo stesso paese d’origine o luogo di provenienza indicato per l’alimento.
Attualmente, le iniziative di trasparenza europee hanno progressivamente introdotto l’indicazione obbligatoria dell’origine in etichetta per diversi prodotti alimentari. In particolare, per la carne bovina deve essere indicato il paese di provenienza, mentre per l’ortofrutta fresca vengono specificate varietà, qualità e provenienza. Le uova presentano un codice stampato che rivela il paese di produzione e il tipo di allevamento dell’ovaiola, mentre per il miele si indica il paese di origine della raccolta e per l’olio, la sua provenienza.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2025, entrerà in vigore un regolamento che estende l’obbligo di indicare l’origine in etichetta per alcuni prodotti, tra cui frutta e verdura confezionata, noci, mandorle, nocciole, altri frutti sgusciati, agrumi secchi, fichi secchi, uva secca, funghi non coltivati e zafferano.
Mentre per l’Italia, alcuni decreti interministeriali, recentemente rinnovati fino al 31 dicembre 2024, estendono l’obbligo di indicare il Paese di origine anche per il latte, i formaggi, i salumi, il riso, la pasta e il pomodoro (nei prodotti trasformati come le passate).
Dichiarazioni nutrizionali in etichetta
La dichiarazione nutrizionale, quando obbligatoria, deve includere informazioni minime come il valore energetico, la quantità di proteine, carboidrati, grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale per singola porzione. Risultano esclusi dall’obbligo di una dichiarazione nutrizionale tutti gli alimenti che non rientrano nella definizione di “preimballato”.
L’inclusione obbligatoria di informazioni sulle proprietà nutritive sull’imballaggio mira a promuovere azioni dietetiche, costituendo una componente fondamentale delle politiche sanitarie pubbliche. Questa pratica può essere implementata non solo per fornire indicazioni chiare sulle caratteristiche nutrizionali dei prodotti, ma anche per incorporare raccomandazioni scientifiche nell’ambito dell’educazione nutrizionale rivolta al pubblico. Tale approccio mira a garantire che le scelte alimentari siano informate, contribuendo così al miglioramento della salute pubblica.
Per rafforzare ulteriormente questi obiettivi nel 2020 l’Italia ha proposto l’adozione del sistema di etichettatura Nutrinform Battery che utilizza un simbolo a batteria per indicare il contributo nutrizionale per singola porzione rispetto al fabbisogno giornaliero. Questa modalità si integra con l’etichetta nutrizionale tradizionale ed è utilizzata volontariamente da produttori e distributori dal gennaio 2021.
Per ulteriori approfondimenti sul tema consulta le risorse che trovi di seguito:
Le sanzioni
Cosa succede se non si rispettano le prescrizioni europee sul tema dell’etichettatura?
A tal proposito il D.lgs. 231/2017 disciplina le sanzioni per le violazioni del regolamento UE 1169/2011 e prevede (salvo che i fatti costituiscano reato) multe da 500 a 40 mila euro per diverse violazioni:
- violazione delle pratiche leali di informazione – da 3.000 a 24.000 euro;
- violazioni in materia di denominazione dell’alimento o di elenco degli ingredienti – da 500,00 a 16.000 euro;
- violazioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento – da 1.000 a 8.000 euro;
- violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza – da 500,00 a 16.000 euro;
- violazioni in materia di requisiti nell’indicazione degli allergeni – da 2.000 a 16.000 euro;
- violazioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti – da 1.000 a 8.000 euro.
Alcune considerazioni
La corretta etichettatura degli alimenti rappresenta un imperativo per le aziende del settore, in un contesto come quello attuale in cui la consapevolezza e le aspettative dei consumatori sono in costante crescita. La normativa europea e nazionale fornisce un quadro chiaro e armonizzato delle informazioni obbligatorie e volontarie che rispettivamente devono e possono essere indicate nelle etichette, prevedendo sanzioni severe per le violazioni dei vari precetti. L’etichetta non è più solo uno strumento informativo, ma anche un potente mezzo per orientare le scelte dei consumatori. Pertanto, le imprese devono adottare una rigorosa conformità normativa per evitare sanzioni finanziarie e preservare la fiducia dei consumatori, garantendo un’informazione precisa e completa sulle caratteristiche degli alimenti. In un contesto in cui la trasparenza e l’accuratezza sono valori imprescindibili, l’etichettatura alimentare diventa un elemento distintivo per le aziende che aspirano a soddisfare le aspettative e creare una relazione di fiducia con i consumatori contribuendo ad accrescere la sicurezza ed il benessere generale della società.






































































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