La Commissione europea ha autorizzato in questi giorni l’importazione di due nuove varietà di mais geneticamente modificato e ha rinnovato l’autorizzazione per una terza varietà per l’utilizzo come alimento per l’uomo e per gli animali.
Le decisioni della Commissione consentono solo l’importazione di questo mais geneticamente modificato per l’uso come alimento e mangime per animali, ma non la coltivazione nell’UE.
Questo mais è stato sottoposto a una procedura di valutazione completa e rigorosa, che garantisce un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha rilasciato una valutazione scientifica favorevole concludendo che queste varietà sono sicure quanto le sue controparti convenzionali.
Le autorizzazioni sono valide per 10 anni e qualsiasi prodotto ricavato da queste colture geneticamente modificate sarà soggetto alle rigide norme dell’UE in materia di etichettatura e tracciabilità.
La Commissione aveva l’obbligo legale di decidere su queste autorizzazioni dal momento che gli Stati membri non avevano raggiunto una maggioranza qualificata a favore o contro l’autorizzazione presso il Comitato permanente e il successivo Comitato di appello.
Di seguito, le decisioni di esecuzione con tutti i dettagli sulle varietà approvate e rinnovate:
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/1822 della Commissione, del 2 luglio 2024, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP915635 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/1826 della Commissione, del 2 luglio 2024, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP23211 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/1828 della Commissione, del 2 luglio 2024, che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 810 nonché di alimenti e mangimi derivati dal medesimo granturco geneticamente modificato in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 della Commissione