Oggetto: Abbattimento di bufale mediterranee da parte della Regione Campania per sospetta brucellosi e TBC
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-004775/2021 alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Piernicola Pedicini (Verts/ALE)
Il 90 % delle 40 000 bufale mediterranee abbattute a Caserta negli ultimi tre anni per sospetta brucellosi e TBC Bovis sono risultate sane agli esami post mortem e sono state vendute sottocosto nel circuito di macellazione delle multinazionali della carne.
Questi abbattimenti, che hanno portato al fallimento 134 allevamenti, sono stati effettuati in ragione di un piano regionale approvato in violazione delle direttive nazionali ed europee(1) in materia di sorveglianza, di programmi di eradicazione e dello status di indenne da malattia per malattie (definizione di focolaio secondo le procedure OIE-UE) e vaccinazioni.
La Regione Campania (DGR n. 207/2019) effettua i test TBC Bovis ricorrendo al KIT Bovigam che, per ammissione del produttore, è indicato esclusivamente per i bufali africani e non per quelli d’acqua di specie mediterranea.
Il Consiglio di Stato, confermando una sentenza del Tar Campania, ha imposto alla Regione la modifica della suindicata deliberazione.
Gli allevatori hanno già chiesto alla Commissione europea l’apertura di un procedimento d’infrazione per violazione delle normative dell’UE (petizione n.015/2020), mentre la magistratura penale ha aperto diversi fascicoli.
Ciò premesso, può la Commissione indicare quali strumenti si intendono adottare per garantire l’applicazione delle direttive europee e nazionali in materia di contenimento e vaccinazione delle malattie in parola?
(1) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti.
Risposta data dalla Sig. Stella Kyriakides a nome della Commissione europea (14 dicembre 2021)
La brucellosi e la tubercolosi nei bufali sono malattie oggetto di programmi obbligatori di eradicazione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/4291 (normativa in materia di sanità animale). L’elaborazione dei programmi obbligatori di
eradicazione per tali malattie è di competenza delle autorità nazionali, soggette alle prescrizioni di cui alla normativa in materia di sanità animale e al regolamento delegato (UE) 2020/6892.
Le strategie di eradicazione devono essere conformi alle prescrizioni in materia di sorveglianza affinché gli stabilimenti conseguano e mantengano lo status di indenne da malattia. I metodi diagnostici di cui al regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione e il mantenimento dello status di indenne da malattia comprendono una serie di prove, tra cui la prova del gamma-interferone per la tubercolosi. Gli Stati membri e le rispettive autorità hanno la facoltà di scegliere quali dei metodi diagnostici autorizzati proporre di utilizzare nelle loro strategie specifiche.
La Commissione approva i programmi di eradicazione, fornisce assistenza tecnica specifica attraverso i laboratori di riferimento dell’Unione europea per la diagnosi delle malattie e controlla la conformità alle prescrizioni dell’UE.
1)Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”) (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
2)Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).
Fonte: Parlamento europeo