Oggetto: Trasporto separato di animali maschi e femmine
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-006557/2020 alla Commissione
Articolo 138 del Regolamento
Peter Lundgren (ECR)
2 dicembre 2020
I tori, cervi, montoni cinghiali e gli stalloni, devono essere trasportati separatamente dalle femmine conformemente al regolamento (CE) n./2005. Tuttavia, questa non è sempre la soluzione migliore. L’esperienza acquisita dagli esperti in materia di trasporto di animali dimostra che in alcune situazioni è meglio per tutti (trasportatore ed animali) far viaggiare insieme maschi e femmine.
Ne è un esempio il trasporto di un gruppo di animali in cui il maschio riproduttore era tenuto con le femmine dell’azienda. La separazione manuale di questi animali è estremamente rischiosa dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, sia che si tratti di attività svolte dal personale dell’azienda o dal conducente del veicolo di trasporto. Anche per gli animali, è un processo stressante. Non è una soluzione per rendere il fornitore responsabile della separazione degli animali. I rischi in termini di sicurezza sul lavoro sono estremamente elevati. La normativa dovrebbe stabilire che gli animali adulti di sesso maschile e femminile non dovrebbero essere trasportati insieme a meno che questi siano stati insieme nello stesso recinto e che abbiamo livelli di aggressività tra di loro bassi.
Come valuta la Commissione la possibilità di modificare il regolamento in modo che non sia consentito il trasporto di animali adulti maschi e femmine, a meno che siano stati insieme nello stesso recinto e che abbiamo livelli di aggressività tra di loro bassi
Risposta data dalla Sig.ra Kyriakides a nome della Commissione europea (17 febbraio 2021)
L’allegato I, capitolo III, punto 1.12 (d) del regolamento (CE) n./2005 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante il trasporto1 contiene norme specifiche sulla separazione durante il trasporto di maschi e femmine sessualmente maturi. Queste norme sono stabilite per motivi di benessere degli animali, tra cui evitare stress inutili e possibili lesioni agli animali in un ambiente chiuso (se un maschio tenta di accoppiarsi con una femmina che non è disposta a ciò).
Nell’ambito della strategia UE Farm to Fork2, la Commissione rivedrà la legislazione UE sul benessere degli animali entro il 2023. Ciò comprende il regolamento (CE) n./2005. Prima della revisione sarà effettuata una verifica dell’adeguatezza delle norme vigenti per valutare se la legislazione rimane idonea ed efficace e soddisfa le esigenze in materia di benessere degli animali e le aspettative dei cittadini, compresi gli obiettivi di sostenibilità di Farm to Fork. La coerenza tra la legislazione UE in materia di benessere degli animali e altre norme UE in materia di salute e sicurezza sarà presa in considerazione in tale esercizio.
Inoltre, per garantire che la nuova legislazione basandosi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare di fornire un nuovo parere scientifico sul benessere degli animali durante il trasporto.
- Council Regulation (EC) No 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97 (OJ L 3, 5.1.2005, p. 1)
- https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
Fonte: Parlamento europeo