E’ stata pubblicata in Gazzetta ufficiale europea la “Decisione di esecuzione relativa a misure di emergenza volte a impedire l’introduzione nell’Unione dell’afta epizootica tramite partite di fieno e paglia provenienti da paesi terzi o territori e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208.”
L’afta epizootica è una malattia virale grave e altamente contagiosa del bestiame, che può avere un impatto economico significativo sul settore agricolo e può diffondersi rapidamente tramite materiali vegetali contaminati, tra cui fieno e paglia.
Il fieno e la paglia sono gli unici materiali vegetali le cui partite sono soggette alle restrizioni all’ingresso nell’Unione. In particolare, è stato consentito l’ingresso nell’Unione solo delle partite di fieno e paglia provenienti da paesi terzi o territori elencati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004. Dato il rischio di diffusione dell’afta epizootica tramite tali materiali, è opportuno mantenere tali restrizioni nel diritto dell’Unione.
Al fine di evitare che le partite di paglia in pellets destinate alla combustione entrino in contatto con animali sensibili all’afta epizootica, la presente decisione dovrebbe altresì stabilire rigorose misure di riduzione dei rischi per la loro consegna all’impianto di destinazione nell’Unione. Tali partite dovrebbero essere consegnate direttamente dal posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione all’impianto di destinazione nell’Unione in cui sarà effettuata la combustione.
Pertanto la Commissione, mediante la presente decisione, ha stabilito che:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione stabilisce misure di emergenza per l’ingresso nell’Unione di partite di fieno e paglia provenienti da paesi terzi e territori.
Articolo 2
Prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di fieno e paglia
1) L’ingresso nell’Unione di partite di paglia (codice NC Ex12130000), di cui al capitolo 12 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632, o di fieno (codice NC Ex12 14 90), di cui al capitolo 12 di tale allegato, è consentito solo se tali partite sono originarie dei paesi terzi o dei territori elencati nella parte 1 dell’allegato della presente decisione.
2) In deroga al paragrafo 1, l’ingresso nell’Unione di partite di paglia in pellets destinate alla combustione in un impianto è consentito purché esse soddisfino le seguenti condizioni:
a) sono originarie dei paesi terzi o dei territori elencati nella parte 2 dell’allegato;
b) sono vincolate, al momento dell’ingresso nell’Unione, al regime speciale di cui all’articolo 210, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013; il loro trasporto è soggetto a controlli, conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/1666, tramite il sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625; sono consegnate direttamente dal posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione all’impianto di destinazione nell’Unione in cui sarà effettuata la combustione.
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Fonte: EurLex