Furti di gasolio: tutelare agricoltori che rischiano anche sanzioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato nella riunione del 26 settembre un ordine del giorno relativo alle norme che prevedono sanzioni amministrative e, in alcuni casi, penali a carico degli imprenditori che hanno subito furti di carburante agevolato ad uso agricolo.
Il documento è stato inviato dal presidente Stefano Bonaccini a Luciana Lamorgese (Ministro dell’Interno), Roberto Gualtieri (Ministro dell’Economia e delle finanze) e Teresa Bellanova (Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo) con l’obiettivo di avviare un confronto con i ministeri competenti per ricercare soluzioni che contemperino le giuste esigenze di contrasto all’evasione fiscale e di repressione delle frodi con la necessità di tutelare gli imprenditori agricoli onesti.
Riportiamo qui di seguito il testo integrale del documento, che è disponibile anche qui.
19/163/CR7/C10
ORDINE DEL GIORNO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME RELATIVO ALLE NORME CHE PREVEDONO SANZIONI AMMINISTRATIVE E, IN ALCUNI CASI, PENALI A CARICO DEGLI IMPRENDITORI CHE HANNO SUBITO FURTI DI CARBURANTE AGEVOLATO AD USO AGRICOLO
Dato atto che:
– ai sensi del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, le imprese agricole possono fruire di assegnazioni di carburante a prezzi agevolati (aiuto di Stato) a seguito della applicazione di una aliquota IVA ridotta pari al 10% e da un ulteriore sgravio delle accise gravanti sui prodotti petroliferi;
– i quantitativi di carburante ad uso agricolo vengono assegnati dagli Uffici Motori Agricoli (UMA) dipendenti dalle Regioni sulla base delle dimensioni aziendali, dei piani colturali e delle caratteristiche delle macchine agricole utilizzate;
– i suddetti Uffici sono responsabili della verifica del corretto utilizzo del carburante da parte degli imprenditori;
Considerato che:
– da diversi anni a questa parte i furti a carico di imprese agricole hanno registrato un aumento particolarmente significativo anche in considerazione delle peculiarità di questo comparto caratterizzato dalla presenza di beni di elevato valore (prodotti agricoli, animali in allevamento, macchine ed altre attrezzature agricole, mezzi tecnici di varia natura, scorte) in contesti territoriali molto spesso isolati e scarsamente presidiati dalle Forze dell’ordine o da semplici cittadini;
– i carburanti ad uso agricolo – in relazione al significativo valore unitario ed alla grande facilità di allocazione sul mercato – rappresentano un obiettivo particolarmente ricercato dai gruppi di malavitosi che si sono specializzati in furti e razzie a danno delle aziende agricole;
Rilevato che:
– in caso di furto di carburante ad uso agricolo, l’agricoltore è tenuto a presentare formale denuncia alle Forze dell’ordine ed a inoltrare il relativo verbale alle strutture regionali (UMA) che, a propria volta, provvedono ad inviare la documentazione all’Agenzia delle Dogane cui compete, sulla base della considerazione che il carburante sottratto non è stato utilizzato per le finalità che giustificavano la riduzione delle accise, il recupero delle agevolazioni concesse;
– anche l’Agenzia delle Entrate, sulla base della medesima motivazione, si attiva per recuperare il differenziale tra l’IVA agevolata (aliquota 10%) di cui beneficia il carburante agricolo rispetto all’IVA ordinaria (22%);
– l’agricoltore, già fortemente danneggiato dalla sottrazione di un prodotto assolutamente necessario per lo svolgimento della propria attività e di altri eventuali beni, è quindi chiamato a rifondere non solo il valore dell’aiuto di stato “indebitamente percepito”, ma risulta soggetto anche alle sanzioni ex art.40 del D.LGS 504/95 che possono prevedere, per quantitativi elevati di carburante, la limitazione della libertà personale;
– a questo proposito è opportuno segnalare che la sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – del 19 dicembre 2013 n. 28377 ha stabilito che “….. il presupposto per il venir meno dell’obbligazione tributaria è e rimane in ogni caso la sottrazione della merce dal circuito commerciale, circostanza che non risulta affatto provata in caso di sottrazione della merce ad opera di terzi, fatto che non implica in alcun modo che il prodotto sottratto non venga immesso sul mercato, e quindi sussiste solo nel caso di perdita o distruzione”;
– per quanto attiene le accise sui carburanti l’Agenzia delle Dogane, cui compete la gestione dell’imposta, può valutare – sulla base dell’art.4 del decreto precedentemente indicato – di esonerare l’agricoltore dal pagamento qualora lo stesso sia in grado di dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore in caso di perdita irrimediabile o distruzione totale del prodotto;
Impegna il Governo ed i Ministeri dell’Interno, dell’Economia e delle Finanze e delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo
– ad avviare tutte le iniziative necessarie per migliorare il contrasto al crescente fenomeno dei furti a carico di aziende agricole che contribuiscono a peggiorare in modo significativo la situazione di un comparto produttivo già fortemente provato da crisi di mercato e da calamità naturali che ne stanno minando la capacità di tenuta;
– a sviluppare, con tutti i soggetti titolari di competenze in materia – Regioni, Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate – un approfondito confronto finalizzato alla definizione di un contesto normativo e regolamentare che consenta di contemperare le giuste esigenze di contrasto all’evasione fiscale e di repressione delle frodi in materia di utilizzo di carburante agevolato ad uso agricolo con la necessità di tutelare imprenditori agricoli onesti che si trovano a fronteggiare situazioni particolarmente problematiche non dipendenti da propri comportamenti.
Fonte: Regioni.it