Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana sono stati pubblicati oggi due decreti inerenti il “Fondo italiano per il clima”. Tale fondo è stato istituito per aumentare il contributo messo a disposizione per le attività connesse alla tutela del clima e prevede una disponibilità di 840 milioni di euro in cinque anni (2022-2026) per un totale di 4,2 miliardi di euro al 2026. I soldi a budget verranno distribuiti tramite garanzie, finanziamenti in fondi, e prestiti. Di seguito i punti salienti degli atti pubblicati.

1) Decreto 21 ottobre 2022 “Condizioni, criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse del “Fondo italiano per il clima”

Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi a favore dei beneficiari o dei destinatari finali con riferimento ad operazioni, volte a contribuire al raggiungimento, nei paesi partner, degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l’Italia e’ parte, e agli indirizzi della politica estera dell’Italia.

I finanziamenti sono concessi in modalità diretta o indiretta tramite l’intermediazione di istituzioni finanziarie, nonche’ di fondi multilaterali di sviluppo. Quelli destinati a micro, piccole e medie imprese sono concessi esclusivamente in modalità indiretta.

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2) Decreto 21 ottobre 2022 “Modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e modalità di composizione e funzionamento del comitato direttivo del «Fondo italiano per il clima»”.

Entrambi i comitati sono istituiti presso il MITE.

Il comitato di indirizzo è composto dal Ministro della transizione ecologica, che lo presiede, da un rappresentante del MiTE, da un rappresentante del MAECI e da un rappresentante del MEF designati dalle rispettive amministrazioni. Le funzioni ad esso assegnate sono le seguenti:

a) definisce l’orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo;

b) delibera, su proposta del gestore del Fondo, il Piano delle attività di cui all’art. 11, commi 1 e 2, del decreto interventi, nonché le successive modifiche ed integrazioni;

c) definisce le modalità e i criteri di deliberazione degli interventi;

d) individua gli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l’Italia è parte, rilevanti per l’operatività del Fondo ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto interventi;

e) determina, ove previsto dal decreto interventi, l’applicazione di eventuali condizioni finanziarie concessionali alle distinte tipologie di intervento del Fondo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile;

f) adotta la metodologia di determinazione della remunerazione delle garanzie rilasciate dal Fondo in conformità con quanto previsto dal decreto interventi e del decreto garanzia del gestore e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile;

g) su proposta del gestore del Fondo, adotta criteri e metodologie di valutazione per individuare la somma da accantonare nel fondo di accantonamento di cui all’art. 9, comma 11, del decreto interventi e di cui al decreto garanzia del gestore in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo;

h) individua eventuali ulteriori destinazioni dei contributi a fondo perduto di cui all’art. 10 del decreto interventi.

Il comitato direttivo, invece, e’ composto da tre rappresentanti del MiTE, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del MEF e da due rappresentanti del MAECI, designati dalle rispettive amministrazioni. Ciascuna amministrazione designa, altresi’, un membro supplente per ogni rappresentante.

Il comitato direttivo esercita le seguenti funzioni:

a) delibera le disposizioni operative di cui all’art. 11, comma 3, del decreto interventi, nonché le successive modifiche ed integrazioni;

b) delibera, sulla base dei criteri di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) del presente decreto e in conformità alla disciplina rilevante, i singoli interventi e le relative condizioni, sulla base di una proposta del gestore del fondo contenente le condizioni finanziarie e la dettagliata descrizione del relativo intervento;

c) delibera l’ammissione degli interventi di CDP alla garanzia del gestore, nonché l’eventuale remunerazione della stessa ai sensi del decreto garanzia del gestore;

d) delibera, su richiesta del gestore del fondo in ordine alle modifiche, sospensioni, revoche, rifiuti, rimborsi anticipati e transazioni in relazione ai singoli interventi e alle garanzie del gestore, ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, nel decreto interventi e nel decreto garanzia del gestore, nonche’ nelle disposizioni operative;

e) individua organismi di investimento collettivo del risparmio o schemi di investimento ulteriori rispetto a quelli indicati nell’art. 4, comma 1, del decreto interventi, tenuto conto dei criteri e delle condizioni di investimento di cui agli articoli 2 e 5 del medesimo decreto;

f) definisce la somma percentuale dell’importo garantito dal Fondo da accantonare nel fondo di accantonamento di cui all’art. 9, commi 11 e 12, del decreto interventi e di cui al decreto garanzia del gestore;

g) delibera, sulla base di una proposta del gestore del Fondo, i contributi a fondo perduto di cui all’art. 10 del decreto interventi, determinandone di volta in volta la destinazione;

h) individua i soggetti terzi a cui il gestore del Fondo può affidare le attività di assistenza tecnica di cui all’art. 10 del decreto interventi ed i relativi fondi a queste destinate;

i) delibera la costituzione della sezione speciale del Fondo e delle sottosezioni di cui all’art. 13 del decreto interventi e definisce i criteri e le condizioni di utilizzo delle risorse integrative di cui al predetto articolo; j) delibera, su proposta del presidente, le attivita’ ispettive e di controllo in ordine alla realizzazione degli interventi;

k) esamina il rendiconto annuale presentato dal gestore entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza, e che include altresì la situazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze a carico del Fondo alla data del 31 dicembre precedente;

l) monitora gli impieghi del Fondo sulla base di aggiornamenti periodici fomiti dal gestore, e adotta, anche su proposta del gestore, eventuali misure correttive necessarie ad assicurare la sostenibilità finanziaria del Fondo stesso;

m) riceve un rendiconto annuale sulle spese per l’attività di gestione del Fondo in conformità con la convenzione;

n) viene informato dell’avvio di procedure di recupero crediti, nonché di azioni giudiziali o stragiudiziali in relazione ai singoli interventi, nonché sull’accettazione di eventuali accordi transattivi.

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