Il 22 Giugno 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento delegato (UE) 2021/1006 della Commissione. Tale regolamento modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica.

Queste modifiche, riportate nella Parte I (elementi obbligatori) dell’Allegato IV del “Modello del certificato” del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, riguardano il metodo di produzione, che può essere:

  • produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione;
  • produzione durante il periodo di conversione;
  • produzione biologica con produzione non biologica.

Tali indicazioni vengono applicate ai seguenti prodotti:

  • Animali e prodotti animali non trasformati;
  • Mangimi;
  • Vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
  • Alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati;
  • Prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati a essere utilizzati come alimenti;
  • Vino;
  • Altri prodotti di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti,

Articolo 1

L’allegato VI del regolamento (UE) 2018/848 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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Fonte: EUR-Lex