Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 2 giugno 2021 è stato pubblicato il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/880 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di tracciabilità, sanità animale e certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti.
Di seguito, le modifiche applicate al regolamento.
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2020/686 è così modificato:
1.l’articolo 1, paragrafo 9, è così modificato:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la marcatura delle paillette e degli altri contenitori nei quali lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono collocati, immagazzinati e trasportati;»;
b) sono aggiunte le seguenti lettere c) e d):
«c) l’uso dei certificati sanitari rilasciati prima del 21 aprile 2021;
d)i movimenti tra Stati membri di sperma, ovociti ed embrioni raccolti, prodotti, trasformati e immagazzinati prima del 21 aprile 2021.»;
2. all’articolo 2, il punto 28) è sostituito dal seguente:
«28) «IMSOC», un sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali, secondo quanto previsto all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625;»;
3. all’articolo 11, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) una delle seguenti informazioni:
i) se allo stabilimento di raccolta o di produzione, trasformazione e stoccaggio di tale materiale germinale è stato assegnato un numero di registrazione unico, tale numero di registrazione unico, che comprende il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui lo stabilimento è registrato;
ii) se lo stabilimento di raccolta o di produzione, trasformazione e stoccaggio di tale materiale germinale è uno stabilimento confinato, il numero di riconoscimento unico, che comprende il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui è rilasciato il riconoscimento;»;
4. l’articolo 13 è così modificato:
a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) garantiscano che la partita di sperma sia trasportata conformemente agli articoli 28 e 29;»;
b) è aggiunta la seguente lettera i):
«i) garantiscano che gli animali donatori non siano stati utilizzati per la riproduzione naturale per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma destinato a essere spostato tra Stati membri e durante il periodo di raccolta di tale sperma.»;
5. all’articolo 17, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) non devono essere spostati tra Stati membri fino a quando le autorità competenti non abbiano revocato le restrizioni dei movimenti applicate al centro di raccolta dello sperma o allo stabilimento in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati raccolti;»;
6. all’articolo 20, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iii), il veterinario del gruppo può accettare un animale donatore di ovociti ed embrioni proveniente da uno stabilimento non indenne da leucosi bovina enzootica, purché il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di origine abbia certificato che non si sono verificati casi clinici di leucosi bovina enzootica per un periodo almeno pari ai tre anni precedenti.»;
7. all’articolo 22, la lettera a) è soppressa;
8. all’articolo 27, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) il marchio sulle paillette o sugli altri contenitori, apposto conformemente all’articolo 10, e il numero del sigillo apposto sul recipiente utilizzato per il trasporto delle paillette o degli altri contenitori corrispondano al marchio e al numero indicati nel certificato sanitario o nell’autodichiarazione.»;
9. all’articolo 30, il paragrafo 3 è soppresso;
10. l’articolo 32, paragrafo 2, è così modificato:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) la marcatura del materiale germinale, come prescritto dall’articolo 10;»;
b) sono aggiunte le seguenti lettere f), g) e h):
«f) le specie degli animali donatori;
g) il numero del sigillo apposto sul recipiente utilizzato per il trasporto;
h) la dichiarazione attestante che la partita è conforme alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui al capo 1.»;
11. l’articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Articolo 35
Procedure di emergenza per la notifica dei movimenti tra Stati membri di partite di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni dell’IMSOC
In caso di interruzioni di corrente e di altre perturbazioni dell’IMSOC, l’autorità competente del luogo di origine della partita di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini destinata a essere spostata tra Stati membri rispetta i provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza di cui all’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (*).
(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).»;”
12. l’articolo 39 è così modificato:
a) al paragrafo 1, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) il marchio sulle paillette o sugli altri contenitori, apposto conformemente all’articolo 11, e il numero del sigillo apposto sul recipiente utilizzato per il trasporto delle paillette o degli altri contenitori corrispondano al marchio e al numero indicati nel certificato sanitario;»;
b) al paragrafo 2, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) il marchio sulle paillette o sugli altri contenitori, apposto conformemente all’articolo 11, e il numero del sigillo apposto sul recipiente utilizzato per il trasporto delle paillette o degli altri contenitori corrispondano al marchio e al numero indicati nel certificato sanitario;»;
c) al paragrafo 3, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) il marchio sulle paillette o sugli altri contenitori, apposto conformemente all’articolo 11, e il numero del sigillo apposto sul recipiente utilizzato per il trasporto delle paillette o degli altri contenitori corrispondano al marchio e al numero indicati nel certificato sanitario;»;
d) il paragrafo 5 è soppresso;
13. l’articolo 43 è sostituito dal seguente:
«Articolo 43
Procedure di emergenza per la notifica dei movimenti tra Stati membri di partite di materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da bovini, suini, ovini, caprini ed equini in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni dell’IMSOC
In caso di interruzioni di corrente e di altre perturbazioni dell’IMSOC, l’autorità competente del luogo di origine della partita di materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da bovini, suini, ovini, caprini ed equini destinata a essere spostata tra Stati membri rispetta i provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza di cui all’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.»;
14. l’articolo 46, paragrafo 2, è così modificato:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) la data di spedizione della partita;»;
b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) i risultati disponibili delle prove di cui all’articolo 45, paragrafo 2, lettera b);»;
c) sono aggiunte le seguenti lettere h) e i):
«h) il numero del sigillo apposto sul recipiente utilizzato per il trasporto;
i) la dichiarazione attestante che la partita è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 44 o all’articolo 45, compreso il fatto che è stato ottenuto per iscritto il consenso preliminare dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione ad accettare la partita di materiale germinale.»;
15. l’articolo 48 è sostituito dal seguente:
«Articolo 48
Procedure di emergenza per la notifica dei movimenti tra Stati membri di materiale germinale destinato a fini scientifici o allo stoccaggio in banche genetiche in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni dell’IMSOC
In caso di interruzioni di corrente e di altre perturbazioni dell’IMSOC, l’autorità competente del luogo di origine della partita di materiale germinale destinato a fini scientifici o allo stoccaggio in banche genetiche da spostare tra Stati membri rispetta i provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza di cui all’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.»;
16.l’articolo 49 è sostituito dal seguente:
«Articolo 49
Misure transitorie
1. I centri di raccolta dello sperma, i centri di stoccaggio dello sperma, i gruppi di raccolta di embrioni e i gruppi di produzione di embrioni riconosciuti prima del 21 aprile 2021 conformemente alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE, di cui all’articolo 270, paragrafo 2, primo comma, sesto, settimo, ottavo e dodicesimo trattino, del regolamento (UE) 2016/429, sono considerati riconosciuti conformemente all’articolo 97 del regolamento (UE) 2016/429 e all’articolo 4 del presente regolamento.
Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti essi sono soggetti alle norme stabilite dal regolamento (UE) 2016/429 e dal presente regolamento.
2. È ammesso lo spostamento tra Stati membri di sperma, ovociti ed embrioni raccolti, prodotti, trasformati e immagazzinati prima del 21 aprile 2021, a condizione che essi soddisfino le prescrizioni di cui alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE per quanto riguarda la raccolta, la produzione, la trasformazione e lo stoccaggio di materiale germinale, le prescrizioni in materia di sanità animale per gli animali donatori e le prove di laboratorio e di altro tipo effettuate sugli animali donatori e sul materiale germinale.
3. Le paillettes e gli altri contenitori nei quali lo sperma, gli ovociti o gli embrioni, separati o meno in singole dosi, sono collocati, immagazzinati e trasportati, marcati prima del 21 aprile 2021 conformemente alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE sono considerati marcati conformemente all’articolo 121 del regolamento (UE) 2016/429 e all’articolo 10 del presente regolamento.
4. I certificati sanitari rilasciati prima del 21 aprile 2021 conformemente alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE sono considerati rilasciati conformemente all’articolo 162 del regolamento (UE) 2016/429 e agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.»;
17. gli allegati da I a IV del regolamento delegato (UE) 2020/686 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.
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Fonte: EUR-lex





































































