Il 7 Maggio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 della Commissione.
Questo regolamento riguarda lo status di determinati prodotti come additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e al ritiro dal mercato di determinati additivi per mangimi.
Articolo 1 – Ritiro dal mercato
Gli additivi per mangimi di cui all’allegato I sono ritirati dal mercato per quanto riguarda le specie animali o le categorie di animali specificate in detto allegato.
Articolo 2 – Misure transitorie per gli additivi per mangimi da ritirare dal mercato
1. Le scorte esistenti degli additivi per mangimi che figurano nell’allegato I, capi I.A e I.C, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 30 maggio 2022.
2. Le premiscele prodotte con gli additivi di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 30 agosto 2022.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con gli additivi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2023.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli additivi per mangimi citrati di sodio, citrati di potassio, sorbitolo, mannitolo e idrossido di calcio che figurano nell’allegato I, capo I.A, e i mangimi prodotti con tali additivi possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2028.
Articolo 3 – Modifica del regolamento (CE) n. 358/2005
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 358/2005, la voce E 141 «Complesso rame-clorofilla» è soppressa.
Articolo 4 – Abrogazioni
I regolamenti (CE) n. 880/2004 e (CE) n. 775/2008 sono abrogati.
Articolo 5 – Prodotti non considerati additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003
1. Le sostanze, i microrganismi e i preparati (denominati «prodotti») di cui all’allegato II non sono additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 legalmente presenti sul mercato ed etichettati come additivi per mangimi e premiscele anteriormente al 30 maggio 2024 possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte. Lo stesso vale per le materie prime per mangimi e per i mangimi composti sulla cui etichettatura questi prodotti figurano come additivi per mangimi in conformità al regolamento (CE) n. 767/2009.
Articolo 6 – Prodotti considerati additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003
1. Le sostanze, i microrganismi e i preparati (denominati «prodotti») di cui all’allegato III sono additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2028.
Articolo 7 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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Fonte: EurLex