E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il regolamento (UE) 2021/1795  della Commissione.

Tale regolamento rettifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di terbutilazina in o su determinati prodotti.

I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza terbutilazina sono fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

Nel regolamento (UE) 2021/618 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005, gli LMR di terbutilazina per mais dolce, mais/granturco e sorgo sono stati fissati erroneamente al livello di 0,01 mg/kg anziché 0,02 mg/kg, che è il limite di quantificazione corretto (Limit of QuantificationLOQ). Il LOQ di 0,02 mg/kg è in linea con il parere motivato dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sugli LMR vigenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 6 novembre 2021.

L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è così rettificato:

nella colonna «Terbutilazina (F) (R)», i livelli massimi di residui per i codici 0234000 «mais dolce», 0500030 «mais/granturco» e 0500080 «sorgo» sono sostituiti dai valori seguenti:

  1. numero di codice 0234000 «mais dolce»: «0,01 (*) (+)» da «0,02 (*) (+)»;
  2. numero di codice 0500030 «mais/granturco»: «0,01 (*)» da «0,02 (*)»;
  3. numero di codice 0500080 «sorgo»: «0,01 (*)» da «0,02 (*)».

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Fonte: EurLex