Il Ministero delle imprese e del Made in Italy, il 18 settembre u.s. ha adottato le Linee guida sulla dichiarazione quantitativa degli ingredienti, nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l’etichettatura di taluni prodotti alimentari.
Le Linee guida sono il risultato del lavoro svolto dal Tavolo Agroindustria, coordinato dal MIMIT. In particolare, sono frutto di una serie di incontri del sottogruppo “Circolari”, a cui partecipano anche il Ministero dell’agricoltura e il Ministero della salute, con contributi utili da parte di tutti i membri del Gruppo di lavoro.
Le Linee guida forniscono utili indicazioni per l’applicazione dell’indicazione quantitativa degli ingredienti – cosiddetto QUID – che figurano nella denominazione di vendita, che sono posti in rilievo nell’etichettatura o che sono essenziali per caratterizzare l’alimento.
Inoltre, forniscono chiarimenti sulle previsioni normative che disciplinano specifiche categorie di alimenti quali, ad esempio, prodotti preimballati e non preimballati, latte e formaggi freschi a pasta filata, prodotti da forno ed etichettatura delle carni quali ingredienti.
In particolare, le linee guida stabiliscono quanto segue.
Con riferimento all’indicazione quantitativa degli ingredienti, quando questi figurano nella denominazione dell’alimento o sono generalmente associati a tale denominazione dal consumatore il QUID è obbligatorio:
- qualora l’ingrediente di cui si tratta figuri nella denominazione di vendita (es.: pasta all’uovo, yogurt alle fragole, panettone al cioccolato, cotoletta di merluzzo);
- qualora la categoria di ingredienti di cui si tratta figuri nella denominazione di vendita (es.: bastoncini di pesce impanati, torta alla frutta, zuppa di pesce);
- qualora l’ingrediente sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita.
Con riferimento all’indicazione quantitativa degli ingredienti, quando questi sono evidenziati nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica il QUID è obbligatorio:
- quando un ingrediente è messo in rilievo nell’etichettatura di un prodotto alimentare, in luogo diverso da quello ove figura la denominazione di vendita, (con indicazioni del tipo “al burro”; “con panna”; “alle fragole”; “con prosciutto”), ovvero con caratteri di dimensione, colore e/o stile diverso per richiamare su di esso l’attenzione dell’acquirente, anche se non figura nella denominazione di vendita;
- quando una rappresentazione grafica è utilizzata per enfatizzare selettivamente uno o più ingredienti.
Con riferimento all’indicazione quantitativa degli ingredienti, quando questi sono essenziali per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto il QUID è obbligatorio.
Tale disposizione mira a soddisfare le esigenze dei consumatori in quegli Stati membri dove la composizione di certi prodotti è regolamentata e/o dove i consumatori associano taluni nomi ad una composizione specifica. Per questo motivo la gamma di prodotti che può rientrare in questa disposizione è molto limitata e riguarda esclusivamente quei prodotti che differiscono nella composizione tra un paese e l’altro, ma che sono venduti con lo stesso nome o con nomi similari.
Per maggiori informazioni consulta il documento integrale: Linee guida sull’etichettatura alimentare





































































