Interrogazioni parlamentari
2 ottobre 2019
E-003069-19
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-003069-19
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Mara Bizzotto (ID)
Oggetto: Difesa dei prodotti lattiero-caseari DOP e IGP. Il caso delle buste di formaggi grattugiati
Il direttore generale del Consorzio Grana Padano Stefano Berni ha segnalato che sulle confezioni di formaggi duri vaccini, in particolare su quelle di grattugiati, spesso le informazioni riportate non garantiscono ai consumatori un’adeguata trasparenza in merito alla reale composizione del prodotto. In particolare, l’assenza di una descrizione dettagliata del prodotto crea incertezza nella scelta al supermercato e nella consumazione presso i servizi di ristorazione, come le mense o i self-service, poiché la composizione del formaggio grattugiato non è indicata nei menù. Questa situazione avvantaggia, al momento dell’acquisto, i formaggi di qualità inferiore venduti a basso costo e penalizza i più costosi formaggi DOP/IGP grattugiati, confezionati secondo rigidi controlli di qualità. Le rilevazioni IRI-Eurisko in possesso del Consorzio Grana Padano confermano infatti che le imprese del settore della ristorazione prediligono presso i cash and carry le confezioni di formaggi grattugiati cosiddetti similari (52 %), mentre le buste di formaggio grattugiato Grana Padano o Parmigiano Reggiano rappresentano rispettivamente soltanto il 37 % e l’11 % degli acquisti.
Come intende attivarsi la Commissione per garantire ai consumatori una maggiore trasparenza e informazione riguardo alla composizione dei prodotti?
IT
E-003069/2019
Risposta di Vytenis Andriukaitis
a nome della Commissione europea (29.11.2019)
Nell’UE la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1169/2011 (1). Detto regolamento stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti e istituisce un elenco di indicazioni obbligatorie da fornire sugli alimenti preimballati, che comprende, tra l’altro, l’elenco degli ingredienti. Il riferimento allo specifico marchio di denominazione di origine protetta e di indicazione geografica protetta dei prodotti derivati dal latte non è obbligatorio quando tali prodotti sono impiegati come ingredienti.
Per quanto riguarda gli alimenti non preimballati, sono obbligatorie solo le informazioni sulla presenza delle sostanze che provocano allergie o intolleranze.
Le norme vigenti dell’UE in materia di informazioni sugli ingredienti sono state ritenute sufficienti a garantire che un consumatore medio riceva informazioni corrette e complete sulle caratteristiche e sulla composizione dell’alimento.
La Commissione sta promuovendo i prodotti europei, compresi quelli recanti la denominazione di origine, attraverso la politica dell’UE di promozione dei prodotti agricoli e alimentari (2), in cui la maggior parte del bilancio (3) destinato ai programmi di promozione sul mercato interno è stata assegnata all’informazione dei consumatori sui regimi di qualità dell’UE.
1 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
2 Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56). 3https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market- measures/promotion-eu-farm-products_it.
Fonte: Parlamento Europeo