Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, recante le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le disposizioni contenute nel Decreto-Legge sono emanate vista la straordinaria necessità ed urgenza di contenere gli effetti negativi che la pandemia legata alla diffusione del Coronavirus sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese. Stesse urgenza e necessità valgono anche per l’adozione di disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell’università, ma anche per la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali. Inoltre, tali disposizioni fanno seguito alle deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato allo scostamento e all’aggiornamento del piano di rientro verso l’obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, nonché alla deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2020.

Le misure per il settore agricolo 

Art. 22 – Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga

Commi 1 e 2. Le Regioni e le province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo inferiore a 9 settimane in particolare per quei datori di lavoro del settore privato (agricoltura e pesca incluse) per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Specificamente per i lavoratori agricoli, il trattamento qui definito, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo di questo comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. La quota massima riconosciuta per questo trattamento è di 3.293,2 milioni di euro per il 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.

I commi 4, 5 e 6 danno ulteriori indicazioni pratiche sulla concessione dei trattamenti e sulla presentazione delle domande.

Art. 30 – Indennità lavoratori del settore agricolo

1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, viene riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui all’art. 30 è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
3. Le specifiche per la copertura degli oneri previsti da questo articolo sono previsti dall’art. 126.

Art. 31 – Incumulabilità tra indennità

1. Le indennità di cui agli art. 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Art. 32 – Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

Art. 49 – Fondo centrale di garanzia PMI

1.Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;

c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1,5 milioni di euro. Per gli interventi di riassicurazione la copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1,5 milioni di euro;

d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione;

f)  per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

g)  fatto salve le esclusioni già previste all’art. 6.2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014.

h)  non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;

i)  per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500 mila euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

j)  per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;

k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professionisti assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;

l) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa;

m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Il comma 2 dell’art. 49 reca una modifica all’art. 11, comma 5, del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il comma 3 riporta specifiche per le garanzie di cui all’art. 39, comma 4, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e le garanzie su portafogli di minibond. Il comma 4 reca disposizioni su benefici per gli operatori di microcredito iscritti nell’elenco di cui all’art. III del Testo unico bancario, in possesso del requisito di micro piccola media impresa. Il comma 5 reca una modifica all’art. 111, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nello specifico le parole “euro 25.000,00” vengono sostituite da “euro 40.000,00”. Il comma 6 dà disposizioni per le operazioni garantite dalle sezioni speciali del Fondo. Con il comma 7, vengono assegnati 1,5 milioni di euro per il 2020 per le finalità viste al comma 1 per il Fondo di garanzia. Il comma 8 indica che disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all’art. 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca ed a tale scopo sono assegnati all’ISMEA 80 milioni di euro per l’anno 2020. Il comma 9, infine, definisce quanto segue: “con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese. Il medesimo decreto disciplina le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di stato. Le risorse necessarie ai fini dell’attuazione delle suddette misure possono essere individuate dal decreto nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell’articolo 126, commi 5 e 8, del presente decreto legge”. 

Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’art. 126 (comma 10).

Art. 78 – Misure in favore del settore agricolo e della pesca

1. Al comma 2 dell’art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole “50 per cento” sono sostituite con le parole “70 per cento”, che risulta dunque così modificato:

Art. 10-ter. (Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune).
2. L’importo dell’anticipazione è stabilito in misura pari al 70 per cento dell’importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Gli aiuti connessi all’anticipazione di cui al presente articolo si intendono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e alle relative disposizioni attuative.

Il comma 2 dell’art. 78 riporta l’istituzione di un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca. Il fondo è istituito per far fronte a danni diretti ed indiretti derivanti dall’emergenza in corso ed è destinato ad assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. I criteri e le modalità di attuazione del Fondo saranno stabiliti da uno o più decreti del MiPAAF.

Inoltre, al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l’emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all’art. 58, comma 1, del DL 22 giugno 2012, n. 83 (misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 50 milioni di euro per il 2020.

Art. 105 – Ulteriori misure per il settore agricolo

1. All’articolo 74 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), le parole «quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «sesto grado». Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 106 – Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

Questo articolo stabilisce alcune deroghe e disposizioni varie relative allo svolgimento delle assemblee di società e si applica alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2019 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19. Il comma 1, in deroga agli art. 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, prevede la convocazione dell’assemblea ordinaria 180 centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il comma 2 stabilisce la possibilità di esprimere il voto per via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione per le assemblee ordinarie o straordinarie convocate nel caso di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, e società cooperative e mutue assicuratrici. E’ possibile anche prevedere che le assemblee si svolgano mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata (comma 3), esse possono consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Le società con azioni quotate (comma 4, che, ai sensi del comma 5, si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante) possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
Ai sensi del comma 6, le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’art. 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l’art. 135-undecies, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del D. Lgs. legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

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Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana