La Corte di giustizia dell’Unione europea ha emesso la sua sentenza nella causa C-830/19 riguardante la politica europea di sviluppo rurale e gli aiuti ai giovani agricoltori. Secondo quanto stabilito dalla Corte, il criterio che consente a un giovane agricoltore di accedere agli aiuti all’avviamento d’impresa è quello della produzione lorda standard dell’intera azienda agricola e non soltanto della quota da lui detenuta. Non costituisce quindi discriminazione una normativa nazionale che stabilisce differenti condizioni di accesso agli aiuti, a seconda che il giovane agricoltore avvii l’impresa con altri giovani agricoltori oppure con agricoltori non appartenenti a tale categoria. Nello specifico, un giovane agricoltore insediato in Belgio che ha rilevato un terzo dell’azienda dei genitori non può richiedere aiuti all’avviamento d’impresa separatamente solo sulla base della sua quota.
Il diritto dell’Unione stabilisce le regole generali che disciplinano il sostegno dell’Unione a favore dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e integra le disposizioni comuni relative ai Fondi strutturali e d’investimento europei. In tale contesto, gli Stati membri stabiliscono e applicano le condizioni particolari di accesso al sostegno per i giovani agricoltori nel caso in cui essi non si stabiliscano in qualità di unico capo dell’azienda.
Al fine di continuare la gestione dell’impresa agricola familiare, un giovane agricoltore, CJ, insediato in Belgio, ha rilevato un terzo dell’azienda dei genitori. La sua attività è esercitata in forma di associazione di fatto con il padre, il quale è anch’egli titolare di un terzo dell’azienda, mentre l’ultimo terzo appartiene alla madre. CJ ha quindi proposto presso la Regione Vallonia una domanda di aiuto all’insediamento, che è stata respinta in quanto l’azienda rilevata presentava una produzione lorda standard (in prosieguo: la «PLS») il cui valore superava il massimale previsto dalla normativa regionale, fissato in un milione di euro.
Il giovane agricoltore ha adito l’organismo pagatore presentando un reclamo con cui chiedeva che, per la determinazione della PLS, si tenesse conto del fatto che egli non era insediato come unico capo dell’azienda. Tale reclamo è stato respinto e l’organismo pagatore ha confermato che il valore della PLS da prendere in considerazione era quello dell’intera azienda e che, ammontando a EUR 1 976 980,45, esso superava quindi il massimale previsto dalla normativa nazionale. Per valutare la domanda e stabilire se la PLS dell’azienda agricola raggiungesse il massimale per l’accesso a tale aiuto, la Regione Vallonia ha tenuto conto dell’intera azienda e non soltanto della quota detenuta da CJ.
Investito di un ricorso, il tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur, Belgio) chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione in materia1 osti a che gli Stati membri tengano conto della PLS dell’intera azienda e non soltanto della quota del giovane agricoltore nella stessa per stabilire le soglie di accesso all’aiuto qualora l’azienda agricola sia organizzata in forma di associazione di fatto di cui il giovane agricoltore acquisisce una quota indivisa e diviene capo dell’azienda, senza tuttavia esserne il capo unico.
Con l’odierna sentenza, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione in materia di sostegno allo sviluppo rurale non osta a una normativa nazionale in forza della quale il criterio di determinazione del massimale che consente a un giovane agricoltore, che si insedia in qualità di capo non unico dell’azienda, di accedere agli aiuti all’avviamento d’impresa è quello della PLS dell’intera azienda agricola, e non soltanto della quota di tale giovane agricoltore in tale azienda.
Secondo la Corte, occorre prendere in considerazione i termini delle disposizioni interpretate, all’occorrenza alla luce del contesto nel quale esse si collocano e degli obiettivi del regolamento europeo. In tal modo, la Corte rileva che le disposizioni in questione non escludono che gli Stati membri tengano conto della PLS dell’intera azienda. A suo avviso, l’impiego dei termini «potenziale produttivo dell’azienda agricola», che si riferiscono al criterio oggettivo dell’«azienda», corrobora tale interpretazione.
La Corte sottolinea, peraltro, che l’aiuto di cui trattasi è destinato ad agevolare l’avviamento di imprese da parte di giovani agricoltori e che è necessario che il sostegno alla creazione di imprese sia limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell’impresa e non si trasformi in un aiuto al funzionamento. Ne consegue che tale aiuto non è concesso per promuovere in maniera indiscriminata l’avviamento di qualsiasi azienda, ma solo quello delle aziende che soddisfano le condizioni relative ai capi d’azienda, alle attività o alle dimensioni di tali aziende, il che consente agli Stati membri di disciplinare la concessione dell’aiuto in funzione delle caratteristiche proprie delle aziende che i giovani agricoltori rilevano.
La Corte osserva, in proposito, che il criterio di ammissibilità previsto dalla normativa nazionale mira proprio a rispondere a tali obiettivi e a evitare che gli aiuti siano concessi ai giovani agricoltori la cui azienda genera una PLS di ampiezza tale che tali agricoltori non hanno, in realtà, bisogno di sostegno. Essa precisa, inoltre, che le condizioni particolari che gli Stati membri attuano per l’accesso al sostegno non possono rimettere in discussione la possibilità di fissare il massimale per l’accesso agli aiuti di cui trattasi non per beneficiario, bensì per azienda.
La Corte precisa, poi, che una normativa che subordina il beneficio dell’aiuto all’avviamento d’impresa per il giovane agricoltore alla PLS dell’intera azienda assoggetta il giovane agricoltore che si insedia da solo e quello che si insedia con altri agricoltori che non rientrano in tale categoria a requisiti identici.
Per quanto concerne in particolare la normativa belga, la Corte rileva che il massimale maggiorato tiene conto di una differenza oggettiva di situazione e non disattende quindi il requisito dell’equivalenza poiché due o più giovani agricoltori che si insediano insieme come capi d’azienda sono in linea di principio in grado di produrre di più di un giovane agricoltore che si insedia da solo.
La Corte accerta, infine, che il diritto dell’Unione non impone che le condizioni d’accesso all’aiuto all’insediamento dei giovani agricoltori che si trovano in due situazioni distinte siano equivalenti. A tale proposito essa precisa che è inoltre conforme all’obiettivo dell’aiuto all’insediamento di giovani agricoltori che le condizioni d’accesso a tale aiuto siano più favorevoli per i giovani agricoltori che si insediano insieme che per un giovane agricoltore che si insedia con agricoltori che non rientrano in tale categoria.
1 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 487, e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU 2014, L 227, pag. 1).
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Fonte: Corte di giustizia dell’Unione europea





































































