Sentenza nella causa C-636/18
Commissione Francia

La Francia ha superato in maniera sistematica e persistente il valore limite annuale di biossido di azoto dal 1° gennaio 2010

Il periodo di tale superamento, che concerne dodici agglomerati e zone di qualità dell’aria francesi,avrebbe dovuto essere il più breve possibile

Il 7 marzo 2012, la Francia ha chiesto alla Commissione di posticipare il termine previsto per la conformità ai valori limite di biossido di azoto fissati dalla direttiva relativa alla qualità dell’aria1. Tale richiesta concerneva i valori limite annuali di 24 zone del territorio francese e i valori limite orari di tre di dette zone. La Commissione ha sollevato obiezioni nei confronti di tale richiesta di proroga, le quali non sono state contestate dalla Francia. Pertanto, su quest’ultima incombeval’obbligo di rispettare i valori limite di biossido di azoto, calcolati per medie orarie o per anno civile, dal 1° gennaio 2010.

A causa di superamenti dei valori limite annuali di biossido di azoto in più zone del territorio francese dal 1° gennaio 2010, la Commissione ha avviato nel 2014 un procedimento per inadempimento contro la Francia.

Il 19 giugno 2015 la Commissione ha poi ritenuto che la Francia non avesse rispettato i valori limite applicabili per il biossido di azoto (previsti all’articolo 13 della direttiva) e che, pur avendo adottato piani per la qualità dell’aria e/o altre misure al fine di ridurre le emissioni di biossido di azoto, essa non avesse adempiuto all’obbligo di provvedere affinché il periodo di superamento fosse il piùbreve possibile (articolo 23 della direttiva).

La Commissione ha quindi chiesto alla Francia di adottare le misure necessarie al fine di adempiere agli obblighi ad essa incombenti e, non avendo quest’ultima adottato siffatte misure, ha proposto ricorso per inadempimento contro la Francia dinanzi alla Corte di giustizia.

La Francia non contesta che persistano superamenti dei valori limite orari e annuali di biossido di azoto nelle zone e negli agglomerati2 oggetto del ricorso proposto dalla Commissione. Tuttavia, essa contesta la natura asseritamente sistematica di tali superamenti.

Con la sua sentenza odierna, la Corte rileva che il superamento dei valori limite per il biossido diazoto nell’aria ambiente è di per sé sufficiente per poter accertare l’inadempimento dell’obbligo previsto all’articolo 13 della direttiva.

In risposta all’argomento della Francia in base al quale il ritardo nell’applicazione della direttiva deve essere valutato alla luce delle difficoltà strutturali incontrate al momento del recepimento di quest’ultima, la Corte ricorda che la data entro cui era necessario conformarsi ai valori limite per il biossido di azoto era fissata al 1° gennaio 2010. Orbene, prosegue la Corte, una volta accertata in modo obiettivo l’inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi ad esso incombenti in base ai trattati, è irrilevante che l’inadempimento discenda dalla volontà dello Stato membro al quale esso è imputabile, dalla sua negligenza o, ancora, da difficoltà tecniche o strutturali cui quest’ultimo avrebbe fatto fronte.

Inoltre, la Corte dichiara che la direttiva prevede che, in caso di superamento dei valori limite per il biossido di azoto dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, lo Stato membro interessato è tenuto a predisporre un piano per la qualità dell’aria che soddisfi determinati requisiti. Tale pianodeve stabilire le misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile e può inoltre includere misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione, compresi i bambini. Esso deve essere comunicato alla Commissione senza indugio e al più tardi entro due anni dalla fine dell’anno in cui è stato rilevato il primo superamento.

La Corte dichiara che il mero superamento, da parte di uno Stato membro, dei valori limite per il biossido di azoto nell’aria ambiente non è di per sé sufficiente per ritenere che esso sia venuto meno all’obbligo derivante dall’articolo 23 della direttiva. Ciononostante, ai sensi della direttiva, seè vero che gli Stati membri dispongono di una certa discrezionalità al fine di stabilire le misure da adottare, queste ultime devono in ogni caso far sì che il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

Orbene, la Corte rileva che la Francia manifestamente non ha adottato in modo tempestivo misure appropriate affinché il periodo di superamento fosse il più breve possibile. In tal modo, il superamento dei valori limite di cui trattasi per sette anni consecutivi rimane sistematico e persistente in tale Stato membro, nonostante l’obbligo della Francia di adottare tutte le misure appropriate ed efficaci per conformarsi alla prescrizione in base alla quale il periodo di superamento deve essere il più breve possibile.

La Corte conclude che una situazione di tal genere dimostra per se stessa che la Francia non ha adottato misure appropriate ed efficaci affinché il periodo di superamento dei valori limite per il biossido di azoto sia «il più breve possibile» ai sensi della direttiva.

La Corte accoglie quindi il ricorso della Commissione e condanna la Francia per inadempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva relativa alla qualità dell’aria.

Da qui, è possibile leggere il testo integrale della sentenza.


1 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).
2 Marsiglia, Tolone, Parigi, Auvergne-Clermont-Ferrand, Montpellier, Tolosa Midi-Pirenei, ZUR Reims Champagne- Ardenne, Grenoble Rodano-Alpi, Strasburgo, Lione-Rodano-Alpi, ZUR Valle dell’Arve Rodano-Alpi e Nizza per il superamento del valore limite annuale, nonché Parigi e Lione Rodano-Alpi per il superamento del valore limite orario.

 

Fonte: Corte di Giustizia dell’Unione Europea