REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2164 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, vari Stati membri hanno trasmesso alla Commissione e agli altri Stati membri fascicoli relativi a talune sostanze affinché vengano autorizzate e inserite negli allegati I, II, VI e VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 (2) della Commissione. I fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione. |
(2) |
Nelle raccomandazioni relative ai concimi (3) il gruppo EGTOP ha concluso, tra l’altro, che le sostanze «biochar», «gusci di molluschi» e «gusci d’uovo» e «acidi umici e fulvici» sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell’allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008. Il gruppo EGTOP ha inoltre raccomandato di chiarire la definizione di «carbonato di calcio» figurante in tale allegato. |
(3) |
Nelle raccomandazioni relative ai prodotti fitosanitari (4) il gruppo EGTOP ha concluso, tra l’altro, che le sostanze «maltodestrina», «perossido di idrogeno», «terpeni (eugenolo, geraniolo e timolo)», «cloruro di sodio», «cerevisane» e piretrine ottenute da piante diverse dal Chrysanthemum cinerariaefolium sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell’allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008. Il gruppo EGTOP ha inoltre formulato raccomandazioni in merito alla struttura di tale allegato. |
(4) |
Nelle raccomandazioni relative ai mangimi (5) il gruppo EGTOP ha concluso, tra l’altro, che le sostanze «gomma di guar» come additivo per mangimi, «estratto di castagno» come additivo organolettico e «betaina anidra» per animali monogastrici e soltanto di origine naturale o biologica sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 889/2008. In tale allegato il riferimento ad alcuni additivi per insilati è ambiguo ed è necessario chiarirlo per evitare confusione. |
(5) |
Nelle raccomandazioni relative agli alimenti (6) il gruppo EGTOP ha concluso che le sostanze «glicerolo» come agente umidificante nelle capsule di gelatina e nella pellicola di rivestimento delle compresse, «bentonite» come ausiliare di fabbricazione, «(L+) acido lattico» e «idrossido di sodio» come ausiliare di fabbricazione per l’estrazione di proteine vegetali, «gomma di tara in polvere» come addensante e «estratto di luppolo» ed «estratto di colofonia» nella produzione di zucchero sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008. Per la gomma di tara in polvere, le lecitine, il glicerolo, la farina di semi di carrube, la gomma di gellano, la gomma arabica, la gomma di guar e la cera di carnauba, il gruppo EGTOP ha inoltre raccomandato che tali sostanze siano ottenute con il metodo di produzione biologico. Affinché gli operatori dispongano di sufficiente tempo per adeguarsi a tale nuovo requisito, è opportuno prevedere un periodo transitorio di tre anni. |
(6) |
Nell’allegato VIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008 alcuni riferimenti ai nomi degli additivi sono imprecisi ed è necessario chiarirli per evitare confusione. |
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:
1) |
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; |
2) |
l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento; |
3) |
l’allegato VI è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento; |
4) |
l’allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento; |
5) |
l’allegato VIII bis è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).
(3) Relazione finale sui concimi III https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en.
(4) Relazione finale sui prodotti fitosanitari IV https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en.
(5) Relazione finale sui mangimi III e sugli alimenti V https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production_en.
(6) Relazione finale sugli alimenti IV e relazione finale sui mangimi III e sugli alimenti V https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production_en.
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Fonte: Eur-Lex