Sul sito web del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stato pubblicato il DECRETO del 10 luglio 2020 n. 7264 “Modifica del decreto del 13 gennaio 2011 recante “Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica”. Riportiamo qui di seguito gli articoli in dettaglio con le modifiche apportate.

Art. 1

1. Al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 gennaio 2011, n. 309, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’allegato al decreto e’ rinominato «Allegato 1 Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili in agricoltura biologica»;

b) all’allegato 1, quarto periodo, le parole «non e’ concedibile la certificazione di prodotto biologico» sono sostituite dalle seguenti: «il prodotto non puo’ essere in nessun caso commercializzato con la certificazione di prodotto biologico»;

c) all’allegato 1, l’ottavo periodo e’ sostituito dal seguente: «I laboratori degli organi ufficiali di controllo, qualora sia riscontrata la presenza di residui di antiparassitari al di sotto della citata soglia numerica, comunicano tale risultato all’organismo di controllo competente per avviare tutte le iniziative utili ad accertare le cause di contaminazione presso l’operatore coinvolto»;

d) dopo l’allegato 1 e’ inserito il seguente: «Allegato 2

Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili da acido fosfonico e acido etilfosfonico in agricoltura biologica di prodotti di origine vegetale

Fermo restando, in ogni caso, l’obbligo per l’organismo di controllo di indagare sulla causa della contaminazione:

1. in caso di rilevazione di acido fosfonico, in assenza di contemporanea rilevazione di acido etilfosfonico, ai prodotti biologici trasformati, non trasformati e compositi si applica il seguente limite inferiore inteso come “soglia numerica” al di sopra della quale il lotto di prodotto risultato contaminato non puo’ essere in nessun caso commercializzato con la certificazione di produzione biologica:

acido fosfonico ≥ 0,05 mg/kg;

2. in deroga al punto 1 e fino al 31 dicembre 2022 si applica il seguente limite inferiore:

a. acido fosfonico ≥ 0,5 mg/kg per le colture erbacee;
b. acido fosfonico ≥ 1,0 mg/kg per le colture arboree;

3. nel caso di operatori che notificano la propria attivita’ con metodo biologico per le coltivazioni arboree in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto e nel caso di operatori che conducono aziende gia’ notificate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma con coltivazioni arboree ancora in fase di conversione, e’ possibile applicare la soglia di cui al precedente punto 2.b anche successivamente alla data del 31 dicembre 2022 per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla fine del periodo di conversione. Per usufruire di tale ulteriore deroga gli operatori hanno l’obbligo di monitorare a livello analitico la presenza di acido fosfonico negli impianti arborei, attuando strategie per una sua riduzione nel tempo. Tale attivita’ di monitoraggio deve essere descritta nella relazione ex art. 63 del regolamento (CE) n. 889/2008. L’organismo di controllo accerta la corretta esecuzione di tale monitoraggio;

4. nel caso dei prodotti biologici trasformati, con l’esclusione dei casi conclamati di falso positivo delle determinazioni analitiche, i limiti di cui ai punti 1 e 2 si applicano tenendo conto delle variazioni del tenore di residui di acido fosfonico determinate dalle operazioni di trasformazione, trasformazione e miscelazione o dalle operazioni di miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto;

5. In caso di rilevazione di acido etilfosfonico si applica il limite di 0,01 mg/kg. Per i prodotti biologici trasformati, tale limite si applica tenendo conto delle variazioni del tenore di residui determinato dalle operazioni di trasformazione, trasformazione e miscelazione o dalle operazioni di miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto;

6. in deroga al punto 5, per i prodotti biologici vitivinicoli trasformati, fino al 31 dicembre 2022, in caso di rilevazione di acido etilfosfonico si applica il limite di 0,05 mg/kg tenuto conto della possibile trasformazione dell’acido fosfonico in etilfosfonico a causa della presenza di etanolo nei trasformati enologici;7. nel caso di prodotti composti non esclusivamente da prodotti biologici, e’ necessario tenere presente i limiti massimi residuali relativi alla frazione di prodotti non biologici.Il Ministero avvia un progetto sperimentale finalizzato allo studio dei fenomeni di degradazione dell’acido fosfonico all’interno dei tessuti vegetali e di altri eventuali aspetti collegati alla problematica della contaminazione da fosfiti dei prodotti biologici.Il Ministero, alla luce di tali approfondimenti tecnico-scientifici, riesamina il presente allegato entro il 31 dicembre 2022, e procede, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a rivedere se del caso le disposizioni in esso contenute».Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Fonte: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali