È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale una proposta di modifica non minore al Disciplinare di produzione del Beurre Charentes-Poitou» / «Beurre des Charentes» / «Beurre des Deux-Sèvres» DOP.
La modifica riguarda tutti i campi eccetto il nome del prodotto che non ha visto modifiche.
Per quanto riguarda la “Descrizione del prodotto”:
«I burri che beneficiano delle denominazioni devono avere un sapore schietto e gradevole al palato. L’odore deve essere fine e fresco. Il prodotto deve essere di colore omogeneo e facile da spalmare.» è sostituita da: «Il “Beurre Charentes-Poitou” / “Beurre des Charentes” / “Beurre des Deux-Sèvres”, prodotto con latte vaccino, presenta un colore omogeneo dal crema al giallo chiaro, un odore fine e lattico e un gradevole sapore di panna fresca e nocciola.» È stato aggiunto il tipo di latte utilizzato («prodotto con latte vaccino»). La descrizione del burro è stata completata per quanto riguarda il suo colore («dal crema al giallo chiaro») e le sue caratteristiche olfattive («odore fine e lattico») e gustative («sapore di panna fresca e nocciola»).
Nel disciplinare, la frase seguente: «Il prodotto deve essere di colore omogeneo e facile da spalmare.» è sostituita da: «Il prodotto si scioglie in bocca ed è caratterizzato da una consistenza soda e al tempo stesso malleabile che lo rende estremamente adatto alla produzione della pasta sfoglia.»
Il burro può essere dolce e salato.
Nel disciplinare sono state aggiunte le seguenti frasi:
«Il burro può essere dolce o salato.» Lo scopo della modifica è di esplicitare nella sezione sulla descrizione del prodotto che il burro può essere dolce o salato, in linea con la sezione sul metodo di produzione in cui è prevista la possibilità di aggiungere sale durante la fabbricazione.
«Il burro presenta un pH inferiore o uguale a 6.» Tale disposizione figurava alla voce «Metodo di produzione» ed è stata spostata alla voce «Descrizione del prodotto» in quanto concorre alla presentazione delle principali caratteristiche del prodotto.
Nel disciplinare sono soppresse le frasi:
«La composizione per 100 grammi di prodotto finito è la seguente: almeno 82 % di materia grassa, non più di 2 grammi di sostanza secca non grassa e non più di 16 grammi di acqua, limitatamente a 2 grammi per 100 grammi.» Trattasi di elementi normativi.
«L’aggiunta di coloranti e antiossidanti o di sostanze disacidificanti è vietata.» Gli elementi relativi al divieto di aggiunta di coloranti e antiossidanti o di sostanze disacidificanti sono stati rimossi e spostati nella sezione sul metodo di produzione.
«Il latte e la panna per la fabbricazione del burro a denominazione d’origine devono essere obbligatoriamente pastorizzati.»
Nel disciplinare la zona geografica non è stata modificata ma la sua presentazione è stata tuttavia riveduta per stabilire un elenco dei dipartimenti e dei comuni interessati al fine di rispondere agli orientamenti in materia di redazione fissati per i documenti unici e in quanto l’indicazione «Pays de Loire et Poitou» non è sufficientemente precisa ai fini dell’informazione ai consumatori.
Viene specificato inoltre che anche il confezionamento e il congelamento hanno luogo nella zona geografica. Per quanto riguarda il confezionamento, è stata ripresa una disposizione esistente nel testo nazionale relativo alla denominazione che era stata omessa al momento della redazione del disciplinare della DOP.
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Fonte: Eur-Lex