È stata pubblicata la Circolare Agea 49115.2023 del 26 giugno 2023 avente ad oggetto la procedura di calcolo dell’utilizzo dei titoli PAC, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

La procedura di calcolo degli utilizzi dei titoli PAC si articola in diverse fattispecie, come previsto dal comma 1 dell’articolo 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, il quale stabilisce che la riserva nazionale è alimentata dagli importi corrispondenti, con riferimento anche alle annualità di vigenza del Reg. (UE) n. 1307/2013 a:

  1. titoli che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi, compresi quelli non attivati nel biennio 2022-2023, in seguito all’applicazione:
    • delle norme sull’agricoltore in attività;
    • dei requisiti minimi;
  2. titoli non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nel determinare quali titoli, di proprietà o in affitto, detenuti da un agricoltore sono riversati nella riserva nazionale si dà priorità ai titoli di proprietà e di valore più basso;
  3. titoli restituiti volontariamente dagli agricoltori;
  4. titoli indebitamente assegnati;
  5. titoli restituiti alla riserva ai sensi dell’art. 13, commi 5 e 6, del DM suddetto.

La presente procedura si applica alle fattispecie previste dai precedenti numeri 1) e 2).

Come espressamente previsto dal già citato art. 12 del DM n. 660087/2022 la disciplina in questione si applica anche in relazione alle annualità di vigenza del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Pertanto la restituzione alla riserva nazionale 2023 avrà a riferimento i mancati utilizzi del biennio 2021-2022 e la restituzione dei titoli alla riserva nazionale dell’anno 2024 avrà a riferimento i mancati guadagni del biennio 2022-2023.

1. Fattispecie di cui all’art. 12, comma, 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087

La restituzione dei titoli alla riserva nazionale dei titoli PAC detenuti dall’agricoltore si verifica allorquando non sono erogati pagamenti inerenti ai titoli per due anni consecutivi, in quanto l’agricoltore:

  • non soddisfa il requisito di agricoltore in attività di cui all’art. 4, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 2021/2115 e all’art. 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087;

L’agricoltore in attività” è determinato in modo da garantire che sia concesso il sostegno solo alle persone fisiche o giuridiche, o a gruppi di persone fisiche o giuridiche, che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, pur non precludendo necessariamente la concessione del sostegno agli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale.

  • non soddisfa i requisiti minimi di cui all’art. 8 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 per il quale non sono erogati pagamenti se l’importo complessivo da corrispondere è inferiore a trecento euro, prima dell’applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.

Nel caso in cui si verifichi anche solo una delle predette casistiche, poiché non viene erogato alcun pagamento per l’intera domanda unica e, quindi, anche per i titoli, tutti i titoli detenuti dall’agricoltore non sono utilizzati ed il Registro Nazionale Titoli, ai soli fini del calcolo degli utilizzi, considera la superficie determinata valida per l’attivazione dei titoli pari a zero.

2. Fattispecie di cui all’art. 12, comma, 1, lett. b), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087

La circolare AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023 stabilisce le regole per l’attivazione e l’utilizzo dei titoli PAC. Secondo la circolare, gli agricoltori devono richiedere l’attivazione dei titoli PAC nella domanda unica e dichiarare il numero di ettari ammissibili a loro disposizione nel territorio nazionale alla data del 15 maggio dell’anno di domanda, basandosi su uno dei titoli di conduzione specificati nell’allegato III al DM del 23 dicembre 2022 n. 660087.

La restituzione dei titoli PAC alla riserva nazionale avviene quando non vengono erogati pagamenti relativi ai titoli per due anni consecutivi perché la superficie determinata nell’istruttoria della domanda unica risulta inferiore alla superficie titoli, come risultante nel Registro Nazionale Titoli. In questo caso, la riserva nazionale viene alimentata con importi corrispondenti al numero totale di titoli non attivati dall’agricoltore per due anni consecutivi.

Nel calcolo dell’utilizzo dei titoli, si considera dunque la superficie determinata e, se necessario, viene attivato interamente un titolo parzialmente utilizzato. Il calcolo si basa sul portafoglio titoli dell’agricoltore e non sull’utilizzo di singoli titoli. Infatti i titoli specifici che vengono restituiti alla riserva nazionale secondo i criteri definiti sono individuati considerando il portafoglio titoli dell’agricoltore al momento del calcolo dell’utilizzo dei titoli, inclusi i titoli oggetto di un trasferimento già effettuato nello stesso anno, purché soddisfino i criteri che seguono.

In particolare nel determinare quali titoli detenuti dall’agricoltore vengono restituiti alla riserva nazionale, si dà priorità ai titoli di valore più basso (in rapporto a un ettaro di superficie). In caso di parità di valore tra tutti i titoli detenuti, vengono restituiti con precedenza quelli con il numero identificativo progressivo più alto.

Se l’agricoltore possiede sia titoli in proprietà che in affitto o in altre forme di cessione temporanea, i titoli detenuti in proprietà hanno priorità nella restituzione alla riserva nazionale, anche se di valore più alto. Tuttavia, se i titoli detenuti in proprietà non sono sufficienti rispetto al numero di titoli da restituire alla riserva nazionale, vengono presi in considerazione anche i titoli detenuti in affitto o in altre forme di cessione temporanea, a partire da quelli di valore più basso. In caso di parità di valore tra i titoli detenuti, dei quali solo alcuni devono essere restituiti alla riserva nazionale, vengono restituiti con precedenza quelli con il numero identificativo progressivo più alto.

Procedimento del calcolo degli utilizzi

Il procedimento per il calcolo degli utilizzi dei titoli PAC è gestito dagli Organismi pagatori, in qualità di detentori dei dati della domanda unica utilizzati per il calcolo degli utilizzi dei titoli presso il Registro Nazionale Titoli.

Per effettuare il calcolo, gli Organismi pagatori trasmettono al Registro Nazionale Titoli le seguenti informazioni minime tramite servizi informatici:

  • anno di campagna;
  • codice unico di azienda agricola (CUAA);
  • superficie determinata;
  • motivazione del mancato utilizzo (come previsto dall’articolo 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087).

Qualora ricorrano contemporaneamente più fattispecie di mancato utilizzo, l’Organismo pagatore deve trasmetterle tutte al Registro Nazionale Titoli. In caso di una delle situazioni descritte nell’articolo 12, comma 1, lettera a) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, il Registro Nazionale Titoli considera automaticamente pari a zero la superficie determinata valida per l’attivazione dei titoli.

Se un agricoltore che possiede titoli non presenta la domanda unica, non vengono trasmesse informazioni poiché il Registro Nazionale Titoli registra automaticamente l’assenza della domanda. In tal caso, per l’anno in questione, tutti i titoli detenuti dall’agricoltore risultano non attivati.

Dopo aver ricevuto i dati dagli Organismi pagatori, il Registro Nazionale Titoli fornisce loro l’esito del calcolo, che può essere confermato o sospeso per ulteriori approfondimenti da parte dell’Organismo pagatore. Durante questa fase di sospensione del calcolo, i trasferimenti in corso che coinvolgono cedenti con un calcolo degli utilizzi sospeso non possono essere completati. Alla fine del calcolo, Agea Coordinamento ufficializza la chiusura dell’attività di calcolo del Registro Nazionale Titoli verso gli Organismi pagatori utilizzando le funzionalità informatiche appropriate.

È importante precisare che il calcolo degli utilizzi dei titoli può essere eseguito solo dopo la scadenza del termine ultimo per il pagamento della domanda unica (30 giugno dell’anno successivo alla presentazione), basandosi sui dati delle istruttorie complete e definitive trasmessi dagli Organismi pagatori. Pertanto, fino al completamento del calcolo degli utilizzi, inclusi i procedimenti di trasferimento dei titoli, occorre considerare che il detentore dei titoli potrebbe ancora risultare formalmente intestatario dei titoli, anche se tutti o parte di essi non sono stati utilizzati nei due anni precedenti.

Qualora l’agricoltore debba restituire parte o tutti i propri titoli alla riserva nazionale ma nelle more del calcolo degli utilizzi esegue un trasferimento a terzi, la restituzione ha ad oggetto i titoli presenti nel portafoglio dell’agricoltore al momento della restituzione se in numero sufficiente rispetto ai titoli da restituire. In caso contrario, si procederà alla restituzione alla riserva nazionale anche dei titoli ceduti a terzi.

Utilizzo titoli in presenza di una causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali

L’art. 36 del Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che in caso di impossibilità di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi a causa di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario mantiene il diritto al sostegno per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili al momento in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

Inoltre, l’articolo 12, comma 1, lettera b) dello stesso Decreto stabilisce che la riserva nazionale viene alimentata con gli importi corrispondenti a “un numero di titoli equivalente al numero totale di titoli non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali“.

Di conseguenza, in presenza di una causa di forza maggiore o circostanza eccezionale debitamente riconosciuta dall’Organismo pagatore competente, anche se l’agricoltore non ha soddisfatto tutte le condizioni per il pagamento dei titoli, ha il diritto di considerare i propri titoli utilizzati. In questo caso, l’Organismo pagatore trasmette al Registro Nazionale Titoli la motivazione specifica della presenza della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale, al fine di evitare la restituzione dei titoli alla riserva nazionale. È importante sottolineare che le circostanze eccezionali sono situazioni imprevedibili e inevitabili, mentre la causa di forza maggiore richiede straordinarietà e imprevedibilità. Pertanto, i mancati utilizzi dei titoli causati da contenziosi giudiziari o controversie di natura esclusivamente privata non sono rilevanti ai fini della normativa in questione.

Per consultare le tabelle esemplificative di calcolo leggi la circolare Agea integrale.