Pubblicate due circolari Agea, la prima, del 25 maggio 2023, è relativa agli importi unitari delle misure del sostegno accoppiato, mentre la seconda modifica le indicazioni relative al sostegno accoppiato e fornisce precisazioni sul giovane e il nuovo agricoltore e l’eco-schema 1, livello 2.
1) Circolare Agea 39797.2023 del 25 maggio 2023: Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: importi unitari delle misure del sostegno accoppiato – campagna 2022 – integrazione alla circolare AGEA.2023.12923 del 22.02.23
In questa circolare si notifica che sono terminate le istruttorie di competenza per le restanti misure a superficie e per tutte le misure zootecniche e sono stati comunicati all’Organismo di coordinamento la superficie ed i capi accertati per il calcolo dell’importo unitario.
Nell’Allegato 1 vengono indicati gli importi unitari dei premi concernenti le seguenti misure accoppiate:
Ciascun capo animale può ricevere il pagamento per un solo intervento tra tutte le misure sopra riportate.
Nell’Allegato 2 vengono invece indicati gli importi unitari delle misure a superficie:
Per consultare il testo completo della circolare cliccare QUI!
2) Circolare AGEA 40336.2023 del 26 maggio 2023 Modificazioni alla disciplina relativa al sostegno accoppiato di cui alle circolari prot. n. 37267 del 18 maggio 2023 e prot. 36677 del 16 maggio 2023, nonché precisazioni concernenti il giovane e il nuovo agricoltore e l’eco-schema 1, livello 2.
A seguito degli approfondimenti eseguiti in relazione alla disciplina del sostegno accoppiato al reddito stabilita nella circolare Agea prot. n. 31370 del 28 aprile 2023, è stata emanata la presente circolare che sostituisce integralmente la circolare Agea prot. n. 37267 del 18 maggio 2023 ed il paragrafo 3 della circolare Agea prot. n. 36677 del 16 maggio 2023.
Riportiamo di seguito le variazioni introdotte:
1. Sostegno accoppiato al reddito
Ai fini della presentazione della richiesta di aiuto e dei successivi pagamenti relativi agli interventi a superficie, si precisa che l’agricoltore che nella campagna di riferimento coltivi sulla medesima
superficie sia una coltura principale che una coltura secondaria, può percepire il pagamento del sostegno accoppiato per entrambe le colture coltivate in epoche diverse, a condizione che non si tratti di un doppio pagamento per lo stesso premio o che gli interventi abbiano la stessa finalità e che siano rispettate tutte le condizioni di ammissibilità di ciascun intervento, comprese le ordinarie condizioni di coltivazione e di maturazione delle produzioni. In particolare, il sostegno nell’ambito di un determinato intervento di sostegno accoppiato può essere concesso anche nell’ambito di un altro intervento di sostegno accoppiato nel rispetto di quanto di seguito indicato:
a) non è possibile chiedere a premio per più di una volta sulla medesima superficie la stessa specie;
b) è possibile presentare richiesta per premi differenti per specie diverse che si susseguono sulla medesima superficie purché siano rispettate le ordinarie condizioni di coltivazione e di maturazione delle rispettive produzioni;
c) per lo specifico premio alla coltivazione di girasole e colza di cui all’art. 27 del DM 23.12.2022 n. 660087, poiché sulla medesima superficie lo stesso premio può essere richiesto una sola volta, NON è possibile richiedere a premio la colza in primo raccolto ed il girasole in secondo raccolto o viceversa;
d) per gli specifici premi alla coltivazione di soia di cui all’art. 33 del DM 23.12.2022 n. 660087 e alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia di cui all’art. 34 del DM 23.12.2022 n. 660087, non è possibile richiedere entrambi i premi poiché gli stessi hanno la medesima finalità di sostegno, cioè favorire la produzione di proteine vegetali.
2. Precisazioni concernenti il giovane e il nuovo agricoltore
Con riferimento al requisito di istruzione e competenza previsto dagli artt. 5 e 6 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 rispettivamente per il giovane e per il nuovo agricoltore, si precisa che il monte di 150 ore può essere raggiunto anche mediante la partecipazione a più corsi di formazione diversi tra loro, ciascuno dei quali preveda il superamento dell’esame finale.
Inoltre, le parole “relativo ad un percorso formativo di durata almeno triennale” in relazione al requisito di istruzione e competenza sono da riferirsi alla qualifica professionale (titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale) e non all’attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione.
3. Eco-schema 1
Il paragrafo 2.2.1 della circolare Agea prot. n. 31369 del 28.04.23 che disciplina l’eco-schema 1, è integrato come segue, in relazione alla verifica dell’attività di pascolamento prevista quale condizione di ammissibilità dei pagamenti del livello 2, del predetto ecoschema 1. In particolare, le Regioni/Provincie autonome possono adottare provvedimenti specifici e peculiari di utilizzo delle superfici a pascolo nell’ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale prevedendo, tra l’altro, l’utilizzo ai fini del pascolamento di capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente.
In tali casi, al fine di consentire la verifica del rispetto del rapporto UBA/ha ed il pagamento dell’ecoschema 1, livello 2 in favore dei soggetti intestatari di codici di allevamento privi di superficie dichiarata a pascolo nella domanda unica, è necessario che questi ultimi comunichino al competente Organismo pagatore, nell’ambito delle modalità di presentazione delle domande di aiuto dallo stesso definite, il CUAA del soggetto titolare delle superfici sulle quali pascolano i propri animali.
Per consultare il testo completo della Circolare cliccare QUI!
Fonte: Agea







































































