Pubblicata la circolare Agea Coordinamento n. 70991 del 27 settembre 2023, dal titolo: “Modalità di accertamento delle operazioni FEASR non-SIGC reg. (UE) n. 2021/2116 – Art. 5 Percentuale di controllo e campionamento controlli in loco”.
Per accertarsi della legittimità e regolarità delle operazioni del Piano Strategico della PAC 2023-2027 finanziate dal FEASR per i tipi di intervento di cui agli articoli da 73 a 78 oltre agli interventi di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115 che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116, è stato emanato il Decreto ministeriale n. 410727 del 4 agosto 2023. Questo stabilisce che gli Organismi Pagatori organizzino dei controlli in loco, di norma prima del versamento del saldo finale, su un idoneo campione ricavato dalle domande di pagamento presentate. I controlli devono essere effettuati su una percentuale pari ad almeno il 5% della spesa cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) richiesta per ciascun anno civile all’organismo pagatore in relazione ai tipi di intervento sopra menzionati, escludendo gli interventi/azioni per i quali sono stati richiesti soltanto anticipi.
Tale percentuale del 5%, può essere modificata come segue:
• se i controlli in loco evidenziano inadempienze/irregolarità significative che comportano rischi per il Fondo nell’ambito di un intervento o azione di sostegno, l’Organismo Pagatore incrementa la percentuale di controllo nell’anno civile successivo;
• se i controlli in loco non evidenziano inadempienze/irregolarità significative che comportano rischi per il Fondo nell’ambito di un intervento o azione di sostegno, l’Organismo Pagatore può diminuire nell’anno civile successivo la percentuale di controllo a un livello inferiore, garantendo comunque una percentuale minima del 3%.
Il Decreto prevede inoltre che Agea adotti apposite circolari contenenti le specifiche tecniche, pertanto, il documento pubblicato in data 27 settembre 2023 n. 70991 rientra tra queste ed ha lo scopo di armonizzare le variazioni in aumento o riduzione del campione sulla base del tasso di errore rilevato nel corso dell’anno precedente.
La rilevazione del tasso d’errore dell’anno precedente per le spese FEASR non SIGC del Piano Strategico è effettuata da ciascun Organismo Pagatore prendendo in considerazione, per ciascun intervento previsto dal Piano strategico del PSP, solo gli esiti dei controlli in loco svolti sulle aziende estratte a campione con il metodo casuale, la cui percentuale è definita dall’articolo 5, paragrafo 5, lettera e) del DM, posti in rapporto con l’importo richiesto. Relativamente all’anno di controllo N, ciascun Organismo pagatore, come di consueto entro il termine del 15 luglio dell’anno N+1, produce le statistiche necessarie a determinare il tasso di errore dell’anno N. Le statistiche ricomprendono gli esiti delle verifiche eseguite prima della predetta data del 15 luglio. Le statistiche di controllo, non sussistendo l’obbligo regolamentare di invio ai Servizi della Commissione europea, rimangono a disposizione di ciascun Organismo pagatore. Sulla base del tasso di errore determinato per l’anno N, ciascun Organismo pagatore definisce il tasso di campionamento per l’anno N+1, che può essere incrementato ovvero ridotto secondo le modalità di seguito specificate.
Il tasso di campionamento deve essere incrementato se le statistiche dell’anno precedente evidenzino un tasso di errore particolarmente significativo per alcuni interventi specifici. Un tasso di errore fino al 2,50% non comporta l’obbligo di incrementare il tasso di campionamento ordinario.
Se le statistiche sugli esiti dei controlli dell’anno precedente fanno rilevare un tasso di errore inferiore alla soglia di materialità (2%), l’Organismo pagatore può decidere di ridurre il tasso di campionamento nell’anno civile in corso per gli interventi considerati. Tale riduzione non può essere inferiore al 3%, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 7, del DM n. 410727 del 4 agosto 2023.
Limitatamente all’anno civile 2023, trattandosi del primo anno di attuazione del PSP e non essendo disponibili informazioni sui controlli effettuati nell’anno precedente per gli interventi del PSP, è applicata la percentuale ordinaria di campionamento del 5%.
Il testo completo della circolare è disponibile cliccando QUI!





































































