REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/714 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per quanto riguarda l’uso della documentazione elettronica per l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali e il periodo di applicazione delle misure temporanee

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 141, paragrafo 1,
considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina, tra l’altro, l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante un atto di esecuzione, le opportune misure temporanee necessarie per contenere i rischi sanitari per l’uomo, gli animali, le piante e il benessere degli animali, qualora essa disponga di prove di gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro.

(2) Al fine di affrontare le specifiche circostanze dovute all’attuale crisi legata alla malattia da coronavirus (Covid‐19), il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione (2) consente agli Stati membri di applicare misure temporanee relative ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali. Detto regolamento di esecuzione permette, a determinate condizioni, che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali relativi ai certificati ufficiali e agli attestati ufficiali siano eseguiti su una copia elettronica di tali certificati o attestati.

(3) Al fine di garantire il buon funzionamento degli scambi commerciali è opportuno precisare che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali possono essere eseguiti su una copia dei certificati o degli attestati originali fornita mediante determinati mezzi elettronici. È inoltre opportuno precisare che l’obbligo di fornire l’originale di tali documenti non appena tecnicamente fattibile non si applica se i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali sono eseguiti sulla base di dati elettronici elaborati e presentati nel sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces).

(4) Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri che le gravi disfunzioni dei loro sistemi di controllo nel contesto della crisi legata alla Covid‐19 e le difficoltà di esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali continueranno oltre il 1o giugno 2020. Al fine di affrontare queste gravi disfunzioni e facilitare la pianificazione e l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali durante la crisi legata alla Covid‐19, il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 dovrebbe essere prorogato fino al 1o agosto 2020.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 è così modificato:

1) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali relativi ai certificati ufficiali e agli attestati ufficiali possono essere eseguiti in via eccezionale:

a) su una copia dell’originale di tali certificati o attestati tramessa elettronicamente, a condizione che la persona responsabile della presentazione del certificato ufficiale o dell’attestato ufficiale fornisca all’autorità competente una dichiarazione attestante che l’originale del certificato ufficiale o dell’attestato ufficiale sarà presentato non appena tecnicamente fattibile, oppure
b) sui dati elettronici di tali certificati o attestati, se tali dati sono stati elaborati e presentati in Traces dall’autorità competente.

2. Nell’effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità competente tiene conto del rischio di non conformità degli animali e delle merci in questione e dei precedenti degli operatori per quanto riguarda il risultato dei controlli ufficiali effettuati su di essi e il loro rispetto delle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.»;

2) all’articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 1o agosto 2020».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 giugno 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

Per leggere il Reg. (UE) n. 2020/466, clicca qui.


(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione, del 30 marzo 2020, relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (Covid‐19) (GU L 98 del 31.3.2020, pag. 30).