Pubblicata da Agea una nuova circolare nella quale vengono fornite alcune precisazioni a seguito di richieste di chiarimenti pervenute e sono eseguite delle modifiche e inserite delle integrazioni alla circolare n. 28624 del 09.04.24 in materia di applicazione delle sanzioni per l’intervento Ecoschema 4 (leggi anche ” Agea: nuova circolare sull’applicazione delle sanzioni per chi non rispetta gli impegni assunti con gli eco-schemi“).

Analizzando il dettaglio del documento troviamo le seguenti precisazioni e modifiche:

1. Avvicendamento biennale

Il ciclo di rotazione prevede l’avvicendarsi sulla medesima superficie di:

  • colture depauperanti, come ad esempio: cereali autunno-vernini: frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.;
  • colture miglioratrici, come ad esempio: pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla;
  • colture da rinnovo elencate nell’allegato 8 del DM 23.12.2022 n. 660087 come integrato dal DM 28.06.2024 n. 289235;
  • nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo l’impegno è assolto ipso facto.

Ai fini del rispetto dell’impegno “almeno biennale” all’avvicendamento previsto dall’art. 20, comma 1, lettera a), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, si precisa che l’agricoltore può rispettare l’avvicendamento nel corso di un biennio, terminato il quale può iniziare o meno un nuovo biennio. Pertanto ciascun biennio, sia ai fini della verifica del rispetto dell’avvicendamento che dell’applicazione di eventuali sanzioni (art. 10, comma 1, del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42) deve essere trattato autonomamente rispetto ad un precedente o successivo biennio.

2. Eco-schema 4 – Interruzione adempimento impegno biennale iniziato nella campagna 2023

La Commissione europea, interrogata in materia di uscita anticipata dagli impegni biennali, ha risposto che gli agricoltori che nella campagna 2023 hanno richiesto il sostegno dell’ecoschema 4 possono manifestare la volontà di non proseguire nel 2024 e, di non adempiere alla rotazione almeno biennale, alle seguenti condizioni:

  • le parcelle/appezzamenti in cui non è stata applicata la rotazione sono escluse dall’aiuto per la campagna 2024 e deve essere eseguita la restituzione di quanto già ricevuto per l’anno di domanda 2023;
  • gli agricoltori che manifestano la volontà di non proseguire nell’eco-schema 4 non potranno presentare una nuova domanda di adesione all’eco-schema 4 nel 2024, come primo anno del biennio 2024-2025 sulle stesse superfici oggetto di non prosecuzione dell’avvicendamento iniziato nel 2023.

3. Applicazione della sanzione sugli eco-schemi 2-3-4 e 5

Nel caso dell’eco-schema 4 l’agricoltore può assolvere l’obbligo di avvicendamento nel corso di un biennio, cui eventualmente può succedere un ulteriore biennio. Tuttavia, in caso di accertamento di violazione, il recupero di quanto già erogato è eseguito unicamente rispetto all’anno precedente che fa parte del biennio nel quale è stata riscontrata la violazione, facendo quindi salvi eventuali bienni precedenti già conclusi.

4. Calcolo dei parametri GED – Gravità, Entità e Durata per gli eco-schemi 2-3-4-5

In relazione a tutti gli eco-schemi a superficie, i parametri di portata, gravità e durata vanno calcolati a livello di singolo impegno e non per intervento. Pertanto, il GED va calcolato su ogni singolo impegno (ad esempio nel caso dell’eco-schema 2 l’agricoltore che aderisce sottoscrive automaticamente 4 impegni) e il valore ottenuto per un impegno violato (GED = Gravità, Entità e Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato (altro GED), per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Per maggiori approfondimenti rimandiamo al testo integrale della circolare, disponibile QUI!