Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.264 del 11-11-2024) il decreto recante le disposizioni applicative per l’attribuzione alle imprese agricole del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati tra il 16 maggio e il 15 novembre 2024 per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, anche tramite leasing, destinati a strutture produttive esistenti o da realizzare sul territorio. Sono inclusi anche l’acquisto di terreni e immobili strumentali, purché rispettino le condizioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale, delle zone rurali e ittico.

Requisiti per beneficiare dell’aiuto

Gli aiuti per le imprese agricole possono essere concessi solo agli agricoltori attivi, che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti al momento della domanda:

  • Hanno ricevuto pagamenti diretti non superiori a 5.000 euro nei dodici mesi precedenti.
  • Sono iscritti come impresa agricola “attiva” o piccolo imprenditore/coltivatore diretto nella sezione speciale del registro delle imprese; in caso di iscrizione come “non attivo,” il requisito non è riconosciuto.
  • Sono iscritti alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.
  • Hanno partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione IVA annuale o comunicazione delle operazioni rilevanti dell’anno precedente. Per le aziende in zone montane o svantaggiate o per chi inizia l’attività agricola nell’anno di domanda, è sufficiente la sola partita IVA attiva.

Costi ammissibili

Gli aiuti per le micro, piccole, medie e grandi imprese agricole coprono i seguenti costi ammissibili:

  • Costi di costruzione, acquisto (anche tramite leasing), o miglioramento di immobili, inclusi investimenti per reti di dati, con limite per l’acquisto di terreni fino al 10% del costo totale.
  • Acquisto o leasing con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino al loro valore di mercato.

Gli aiuti non possono essere concessi per:

  • Acquisto di diritti all’aiuto
  • Acquisto e impianto di piante annuali
  • Lavori di drenaggio
  • Acquisto di animali
  • Cablaggi per reti di dati fuori dalla proprietà privata
  • Investimenti per conformarsi a normative UE
  • Costi accessori del leasing (margine del concedente, interessi, ecc.)
  • Capitale circolante.

La misura del credito d’imposta per le imprese agricole è stabilita come segue:

Per le imprese nella produzione primaria, il credito d’imposta è pari al 65% dei costi ammissibili, con possibilità di aumento fino all’80% per investimenti con obiettivi ambientali, climatici o di benessere animale, o per giovani agricoltori.

Per le imprese del settore forestale, il credito d’imposta copre il 100% dei costi ammissibili, con possibilità di riduzione.

È possibile una riduzione proporzionale delle percentuali per garantire il rispetto dei limiti di finanziamento complessivi.