Chiunque si trovi a contatto con le realtà agro-zootecniche sa bene quanto numerose e variegate siano le variabili da gestire al loro interno. Tra queste la sicurezza è uno degli aspetti più delicati, considerata la necessità di utilizzare mezzi pesanti, macchinari, prodotti chimici, stare a contatto con  gli animali ed esporsi anche per tempi prolungati a rumori forti e intemperie. La difficoltà non sta solamente nella gestione concreta dei punti critici presenti, ma anche nei molteplici adempimenti burocratici cui si è sottoposti. Avevamo già proposto ai nostri lettori una panoramica su questo difficile tema, in un articolo intitolato: “Sicurezza sul lavoro in agricoltura: tutto quello che c’è da sapere“.

Oggi vogliamo entrare più nello specifico trattando un singolo aspetto che rientra sotto il più ampio cappello della sicurezza, ovvero quello del rischio incendi. L’agricoltura è, infatti, un settore particolarmente vulnerabile a questa problematica a causa della presenza nelle aziende di materiali facilmente infiammabili come paglia, fieno e prodotti chimici. La prevenzione è considerata una funzione di preminente interesse pubblico, mirata a garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone, la tutela dei beni e dell’ambiente. Per delineare un quadro completo abbiamo raccolto sia testimonianze dirette che consultato alcune pubblicazioni presenti in rete, tra cui abbiamo trovato molto esaustiva quella intitolata “Rischio incendio ed esplosione in agricoltura“. Realizzato da Inail in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili Del Fuoco, in questo lavoro sono riportate indicazioni molto pratiche, che riportiamo di seguito con la speranza che possano essere di aiuto ai nostri lettori.  

Il contesto normativo

Dal punto di vista legislativo, la normativa in materia di rischio incendi si suddivide in orizzontale, che riguarda argomenti di carattere generale, e verticale, che disciplina specifiche tipologie di attività pericolose. La prevenzione è regolata dall’art. 13 del d.lgs. 139/06 e dall’art. 46 del d.lgs. 81/08, che affidano lo svolgimento dei controlli al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le attività vengono suddivise in due categorie: soggette e non soggette a controllo, a loro volta suddivise in due sottocategorie che le differenziano in base alla presenza o meno di luoghi di lavoro nei pressi delle stesse. Le attività soggette a controllo sono state classificate, nel d.p.r. 151/2011, in tre categorie di rischio (A, B e C) in base alla loro complessità e al potenziale pericolo associato, attribuendo loro un livello crescente. Le singole categorie A, B e C sono assoggettate a una disciplina differenziata in relazione alla dimensione dell’impresa, al rischio connesso all’attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità; il che ha permesso di semplificare le procedure per le attività di rischio minore, rendendo necessaria la richiesta di valutazione del progetto antincendio, con il rilascio entro 60 giorni del parere di conformità, solamente per le attività classificate in categoria B o C (rischio medio o elevato).

Quali sono, quindi, i documenti da presentare e gli adempimenti necessari per la prevenzione incendi?  

Nell’avvio di una nuova attività, una volta ultimate le opere e gli impianti, l’azienda deve presentare una “SCIA antincendio o SCIA VVF” a seguito della quale verrà effettuato un sopralluogo:

  • a campione, se si tratta di attività delle categorie A e B;
  • a tappeto se riguarda quelle classificate come rischio C.

Ad un esito favorevole dell’ispezione consegue il rilascio del Certificato di prevenzione incendi (CPI).

Fonte: Inail – pubblicazione “Rischio incendio ed esplosione in agricoltura”

Ogni cinque anni dalla presentazione della prima SCIA VVF, il titolare dell’attività deve richiedere il rinnovo della conformità antincendio, presentando al Comando dei Vigili del fuoco l’Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (ARPCA), che consiste in una dichiarazione in cui egli sottoscrive l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.

Nel caso in cui, invece, vengano apportate delle modifiche alle attività svolte in azienda, è necessario comportarsi diversamente a seconda della tipologia di variazione introdotta. In particolare, in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, dell’art. 4 comma 6 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e dall’art. 4, comma 8 del D.M. 7 agosto 2012, si può incorrere nelle seguenti tre casistiche:

  1. Aggravio delle precedenti condizioni di sicurezza: in tal caso è necessario presentare un nuovo esame progetto al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
  2. Variazioni delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio: le attività in questione si trovano elencate nell’allegato IV al D.M. 7 agosto 2012 (QUI) e la loro introduzione nel processo produttivo comporta l’obbligo di presentare un nuova SCIA prima dell’inizio.
  3. Modifiche che non rientrano nei casi precedenti: devono essere documentate al Comando dei Vigili del Fuoco al momento della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

La vigilanza è un aspetto cruciale per garantire il rispetto delle normative antincendio. I Vigili del fuoco hanno il compito di monitorare le attività, effettuare ispezioni e assicurarsi che le misure di sicurezza siano adeguate. Il d.m. 3/08/2015, noto come “Codice di prevenzione incendi”, e il successivo aggiornamento del d.m. 18/10/2019, introducono nuovi criteri progettuali per la sicurezza antincendio. Questi strumenti offrono un approccio più flessibile rispetto alle normative precedenti.

Per quanto concerne gli obblighi che i responsabili delle attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco (articolo 6 del d.p.r. 151/11) sono tenuti a rispettare, troviamo:

  • mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate;
  • effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA
  • assicurare una adeguata informazione al personale sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
  • Individuare gli “addetti antincendio” incaricati di eseguire le misure di lotta, prevenzione e gestione di emergenze.
  • Tenere e aggiornare apposito registro antincendio

Prevenire gli incendi

Una corretta gestione della sicurezza antincendio contribuisce a mantenere efficaci le misure di protezione che vengono adottate al fine di:

  1. ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio, adottando misure di prevenzione incendi, buone pratiche nell’esercizio e programmazione della manutenzione;
  2. controllare e mantenere efficienti gli impianti e lr attrezzature antincendio;
  3. preparare e gestire l’emergenza, tramite la pianificazione delle azioni da eseguire in caso di incendi, esercitazioni e prove d’evacuazione periodiche.

Una corretta prevenzione si può ottenere attraverso un’attenta analisi del rischio e una conseguente implementazione di misure preventive e/o di misure protettive.

Capannoni agricoli e fienili: come mettersi in sicurezza?

Queste strutture, fondamentali nelle aziende agricole, vengono utilizzate rispettivamente le prime come rimesse per trattori, attrezzi e macchinari agricoli, mentre le seconde per la conservazione del fieno, della paglia e prodotti similari. L’annuario statistico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del 2023, con riferimento ai dati raccolti nel 2022, riporta un totale di 1237 interventi per incendi o esplosioni in capannoni agricoli e ulteriori 1439 nei fabbricati agricoli, in aumento rispetto al 2019 dove erano rispettivamente 1139 i primi e 1118 i secondi. Questo sottolinea l’importanza della prevenzione incendi in queste strutture, essenziali non solo per il loro valore intrinseco ma anche per la loro funzione all’interno delle filiere zootecniche.

La valutazione del rischio incendio nei capannoni agricoli e nei fienili include l’analisi di vari fattori, tra cui:

  1. Presenza di materiali combustibili/infiammabili: i prodotti agricoli immagazzinati, come paglia e fieno, sono altamente infiammabili. Anche i prodotti umidi possono rappresentare un rischio a causa della fermentazione che può portare all’autocombustione.
  2. Tipologia di sorgenti d’innesco: possono essere presenti diverse potenziali fonti di innesco, come macchinari agricoli, impianti elettrici e attrezzature di lavoro.

Per evitare che si verifichi un incendio e che questo si propaghi e comporti ingenti danni, si devono mettere in atto sia delle misure di prevenzione, per ridurre la probabilità della sua insorgenza, che di protezione, per limitarne la propagazione e contenere i danni.

Le misure di prevenzione da attuare sono relative sia a gestire correttamente materiali combustibili e attrezzature e che a tenere sotto controllo le sorgenti di innesco, cause potenziali di incendio.

Le misure di prevenzione tipicamente vengono suddivise in misure tecniche e misure gestionali. Tra le prime troviamo:

a. realizzazione di impianti elettrici a regola d’arte, con rilascio delle relative certificazioni;
b. messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
c. realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell’arte;
d. controllo delle lampade e loro regolare pulizia dalla polvere;
e. protezione dei cavi dallo schiacciamento e controllo dell’integrità delle canalette;
f. utilizzo di sonde per il controllo della temperatura e dell’umidità del fieno;
g. ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili e regolare pulizia dei camini;
h. adozione di dispositivi di sicurezza;

Tra le misure gestionali, troviamo invece ad esempio:

a. rispetto dell’ordine e della pulizia;
b. controlli sulle misure di sicurezza;
c. predisposizione di procedure di lavoro con l’adozione di misure di sicurezza da osservare;
d. se è necessario eseguire dei lavori che causano la formazione di scintille, adottare procedure che impediscano alle scintille di raggiungere i materiali combustibili ed effettuare un attento controllo alla fine dei lavori circa l’assenza di piccoli focolai.
e. Parcheggiare fuori dal fienile trattori o altri mezzi, o se necessario accedere all’interno adottare particolare cautela.
f. Informazione e formazione dei lavoratori.
g. Prevedere un corretto posizionamento e controllo degli estintori per limitare la propagazione in caso di incendio e contenere così i danni.

Una nota a parte viene fatta per le misure di prevenzione dell’autocombustione, ricordando che i fattori principali per l’autoaccensione di paglia e fieno sono:
• scarso ricambio d’aria e conseguente accumulo di calore nell’ambiente;
• umidità;
• forte compressione.

Nell’accatastamento di tali prodotti sono da prevedere intercapedini affinché venga garantita una sufficiente ventilazione trasversale. Il periodo a maggior rischio è, di regola, tra il 4° e il 120° giorno. Per ridurre il rischio di incendio può essere previsto un camino di estrazione naturale nel mezzo della catasta di fieno con diametro di circa 50 cm che è in grado di allontanare umidità e calore. Inoltre, bisogna ventilare il fienile, prestare particolare attenzione affinché non si creino punti di compressione. Degli indicatori utili sono rappresentati da un odore fungente e un lieve abbassamento della catasta. Prima di arrivare allo stadio avanzato si può ricercare l’aumento della temperatura in determinate zone tramite controlli effettuati con una sonda termometrica di misurazione. Le soglie di temperature collegate al rischio di incendio sono state così schematizzate:

Fonte: Inail – pubblicazione “Rischio incendio ed esplosione in agricoltura”

Per quel che riguarda, poi, le misure di protezione possiamo suddividerle in attive e passive. Le prime servono a rilevare gli incendi, a segnalarli (allarme) e ad attivare le azioni di spegnimento, mentre le seconde a contenere la propagazione, limitare i danni e garantire l’evacuazione delle persone.

Sono strumenti di protezione attiva:

  • • i rilevatori puntiformi di fumo e calore e i rivelatori ottici lineari di fumo;
    • i dispositivi di allarme acustici e luminosi;
    • gli estintori (presidi antincendio);
    • gli idranti e i naspi.

Sono sistemi di protezione attiva contro l’incendio:

  • la rete di idranti;
  • gli impianti manuali o automatici di inibizione controllo o di estinzione, ad acqua e ad altri agenti estinguenti.

Fondamentale è il ruolo degli addetti antincendio, destinatari di specifica formazione, come stabilito dal d.lgs. 81/08 e dal d.m. 10/03/1998.

Per quel che riguarda infine la protezione passiva, si può mettere in atto attraverso:

  • la compartimentazione mediante l’utilizzo di strutture ed elementi non strutturali (porte e serramenti tagliafuoco) resistenti al fuoco che confinano l’incendio all’interno del compartimento da esse delimitato per un tempo predefinito;
  • i distanziamenti, adottando, quando possibile, le opportune distanze di sicurezza tra edifici e, in particolare, tra quelli destinati all’attività agricola e quelli ad uso abitativo, i capannoni e le altre strutture che potrebbero essere sfavorevolmente influenzate in caso di incendio in una parte dell’attività;
  • la separazione tra due parti contigue di costruzione destinate a finalità diverse (fienili da stalle o abitazioni o altri capannoni/magazzini).