Il 26 gennaio 2023 il Consorzio di Tutela “Salva Cremasco” ha presentato richiesta di modifica temporanea del disciplinare di produzione nell’art. 5 relativamente all’alimentazione ed in particolare alla percentuale di alimentazione delle bovine proveniente dalla zona geografica delimitata.

La Regione Lombardia, con parere n. 1176 del 31 gennaio 2023, ha accertato la necessità di approvare tale modifica temporanea in quanto la produzione di alimenti per il bestiame nella zona geografica, ha subìto una forte riduzione, con ripercussioni negative anche sulla costituzione delle scorte alimentari per i mesi successivi.

Dunque per tutto l’anno 2023 l’articolo 5 originale: “l’alimentazione delle vacche da latte si basa sull’utilizzazione di alimenti ottenuti per non meno del 50% dalle coltivazioni aziendali o nell’ambito del territorio di produzione del latte per il Salva Cremasco DOP. Almeno il 60% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione del latte. L’alimentazione base delle bovine da latte e’ costituita da due grandi categorie: foraggi e mangimi”, viene sostituito dal seguente: “l’alimentazione delle vacche da latte si basa sull’utilizzazione di alimenti ottenuti per non meno del 35% dalle coltivazioni aziendali o nell’ambito del territorio di produzione del latte per il Salva Cremasco DOP. Almeno il 42% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione del latte. L’alimentazione base delle bovine da latte e’ costituita da due grandi categorie: foraggi e mangimi”.

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