Oggetto: Macellazione delle bufale in Campania

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000392/2022
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Fulvio Martusciello (PPE)

Negli ultimi dieci anni in Campania sono state macellate oltre 140 000 bufale per sospetta brucellosi e tubercolosi bovina. Tuttavia, come è emerso dagli esami post mortem, la stragrande maggioranza degli animali abbattuti era perfettamente sana. Solo l’1,3 % degli animali è infatti risultato positivo a malattie infettive. Le carcasse degli animali sani sono poi state vendute sottocosto a multinazionali del settore delle carni.

Questo è il risultato di innumerevoli diagnosi errate, effettuate avvalendosi di metodi non adatti alla specie in questione.

La soluzione alla macellazione indiscriminata delle bufale è semplice: la vaccinazione. Tuttavia, la Regione Campania al momento non sembra intenzionata ad ascoltare le richieste degli allevatori. Il settore della bufala nella zona di Caserta, noto in tutto il mondo per la produzione di mozzarella di bufala DOP, è in ginocchio.

Oltre 130 allevamenti di bufale hanno presentato istanza di fallimento dopo aver assistito all’inutile abbattimento della maggior parte dei propri animali a causa di un piano regionale approvato in violazione delle direttive nazionali ed europee in materia di sorveglianza, programmi di eradicazione e status di indenne da malattia per malattie e vaccinazioni.

Quali misure intende adottare la Commissione per porre fine a questa inutile macellazione?

Risposta data dalla Sig.ra Stella Kyriakides a nome della Commissione (16 marzo 2022)

Come esposto dalla Commissione nella sua risposta all’interrogazione scritta E-004775/2021, l’elaborazione dei programmi obbligatori di eradicazione della brucellosi1 e della tubercolosi2 è di competenza delle autorità nazionali, soggette alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2016/4293, come integrato dal regolamento delegato (UE) 2020/6894. Tali programmi di eradicazione sono successivamente approvati dalla Commissione ed elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/6205. Gli Stati membri possono includere l’attuazione di programmi di vaccinazione in linea con l’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2020/689, tenendo conto di vari fattori come la disponibilità dei vaccini. Le definizioni di caso sospetto e caso confermato sono stabilite all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/689. A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento delegato l’autorità competente dovrebbe classificare un animale come un caso confermato quando in un campione prelevato da un animale che presenta una connessione epidemiologica con un caso sospetto o confermato è stato ottenuto un risultato positivo utilizzando un metodo diagnostico indiretto.

1) Infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis.
2) Infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium caprae).
3) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”) (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
4) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).
5) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78).

 

Fonte: Parlamento europeo