È stato pubblicato il decreto che regola le modalità di applicazione dell’articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, riguardante i mercati dei prodotti agricoli. Tale decreto si occupa nello specifico degli obblighi nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, per quanto riguarda il latte bovino.
Tale norma pone l’obbligo ad ogni primo acquirente, ovvero un’impresa o un’associazione che acquista latte dai produttori, ad essere registrato e riconosciuto dalla regione competente. Il primo acquirente può essere riconosciuto se disponga di locali in cui è possibile controllare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti commerciali; se disponga di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN; se disponga di un dispositivo di firma digitale; se si impegni ad eseguire puntualmente le registrazioni, che di seguito riporteremo; si impegni a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi.
Il primo acquirente deve presentare domanda di riconoscimento, ma qualora non venga acquistato latte per più di 12 mesi si considera decaduto il riconoscimento.
Ma a cosa serve questo riconoscimento?
Attraverso questo decreto si spiegano le modalità secondo cui dovranno avvenire da ora in poi gli acquisti di latte e semilavorati. I primi acquirenti riconosciuti potranno acquistare latte dai produttori, ed entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento dovranno registrare nelle banche dati del SIAN una serie di informazioni, quali: gli estremi identificativi dei fornitori, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione e, per ognuno di essi indicare il quantitativo di latte crudo acquistato, i quantitativi di latte crudo biologico, i quantitativi di latte acquistati in Paesi dell’UE, i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Italia o in Europa, i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti dall’Italia e dall’Europa.
Come i primi acquirenti devono registrare ogni passaggio allo stesso tempo i produttori devono registrare i quantitativi, i volumi, di materia prima e semilavorato di cui dispongono, con cadenza trimestrale. I piccoli produttori dovranno registrare le giacenze annualmente.
In questo modo si ha una registrazione totale della filiera che può essere controllata sia dal punto di vista degli acquisti che sanitario, gli acquirenti devono infatti effettuare il controllo del tenore di materia grassa e del tenore di proteine due volte al mese sul latte di ogni produttore.
Non mancano le sanzioni, i controlli verranno effettuati dalle regioni e dall’Icqrf, l’Ispettorato centrale repressione frodi del Mipaaf, i quali disporranno di sanzioni pecuniarie dai 5mila ai 20mila euro, ma possono proporre anche la chiusura dell’attività per un periodo compreso tra 7 e 30 giorni.
È possibile consultare il documento ufficiale del Mipaaf cliccando qui.
Fonte: Mipaaf – Ministero politiche agricole, ambientali e forestali