Il 7 Maggio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 della Commissione.

Questo regolamento riguarda lo status di determinati prodotti come additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e al ritiro dal mercato di determinati additivi per mangimi.

Articolo 1Ritiro dal mercato

Gli additivi per mangimi di cui all’allegato I sono ritirati dal mercato per quanto riguarda le specie animali o le categorie di animali specificate in detto allegato.

Articolo 2Misure transitorie per gli additivi per mangimi da ritirare dal mercato

1. Le scorte esistenti degli additivi per mangimi che figurano nell’allegato I, capi I.A e I.C, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 30 maggio 2022.

2. Le premiscele prodotte con gli additivi di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 30 agosto 2022.

3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con gli additivi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2023.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli additivi per mangimi citrati di sodio, citrati di potassio, sorbitolo, mannitolo e idrossido di calcio che figurano nell’allegato I, capo I.A, e i mangimi prodotti con tali additivi possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2028.

Articolo 3Modifica del regolamento (CE) n. 358/2005

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 358/2005, la voce E 141 «Complesso rame-clorofilla» è soppressa.

Articolo 4Abrogazioni

I regolamenti (CE) n. 880/2004 e (CE) n. 775/2008 sono abrogati.

Articolo 5Prodotti non considerati additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003

1. Le sostanze, i microrganismi e i preparati (denominati «prodotti») di cui all’allegato II non sono additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 legalmente presenti sul mercato ed etichettati come additivi per mangimi e premiscele anteriormente al 30 maggio 2024 possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte. Lo stesso vale per le materie prime per mangimi e per i mangimi composti sulla cui etichettatura questi prodotti figurano come additivi per mangimi in conformità al regolamento (CE) n. 767/2009.

Articolo 6Prodotti considerati additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003

1. Le sostanze, i microrganismi e i preparati (denominati «prodotti») di cui all’allegato III sono additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2028.

Articolo 7Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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Fonte: EurLex